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Misure Diritto annuale 2023 – nuovi importi

 

Con nota prot. n. 0339674 del 11/11/2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricordato le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che provvedono all'apertura di nuove unità locali, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 rispetto agli importi e scaglioni già determinati per il diritto annuale dell'anno 2014 (rif. D.M. 21/04/2011 di fissazione delle misure del diritto annuale 2011, confermato sino al 2014).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in assenza di novità legislative, infatti, non può adottare alcun decreto di rideterminazione degli importi, in quanto vincolato dalla disposizione già citata all'applicazione della riduzione percentualmente stabilita dall'art. 28 D.L. n. 90/2014 che rende superfluo la verifica del fabbisogno necessario al sistema camerale per l'espletamento dei servizi che è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche a questo facenti capo nonché a quelle attribuite da Stato e Regioni

La Camera di commercio di Taranto ha richiesto l'autorizzazione all'incremento della misura del diritto annuale del 20% (giusto l'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i ) anche per il triennio 2023-2024-2025 per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Detto incremento non è stato al momento ancora autorizzato con decreto del Ministero per cui le misure del diritto annuale 2023, per il momento, sono quelle stabilite con D.M. 21/04/2011 con la riduzione del 50% disposta con D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 a partire dal 2017.

Ove l'incremento della misura del diritto annuale venga autorizzato dal Ministero nel corso del 2023 (con pubblicazione del decreto sul sito dello stesso ministero) le imprese neo iscritte che abbiano già effettuato il versamento del diritto nelle misure sotto indicate, dovranno procedere al versamento dell'integrazione dell'importo dovuto (entro i termini stabiliti dallo stesso decreto).

Sarà data puntuale e tempestiva comunicazione del suddetto decreto nel caso venga adottato dal Ministero.

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2023 (NUOVE ISCRIZIONI) Misure
fisse
Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, imprese agricole e artigiani) Sede € 44,00
Unità locale €  9,00 (*)
Società semplici iscritte come imprese agricole Sede € 50,00
Unità locale € 10,00
Tutte le altre società, i consorzi e le imprese individuali (iscritte in sezione ordinaria), le società semplici non agricole, società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001 Sede € 100,00
Unità locale € 20,00
Soggetti iscritti solo al REA Sede € 15,00
Imprese con sede principale all'estero (per ogni unità locale e/o sede secondaria) Unità locale € 55,00

(*) importo esatto euro 8,80 da arrotondare ad unità di euro giusta nota circolare MISE n. 19230/2009 ;

N.B. = Quando necessario, occorre provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 e cioè applicando nell’ordine un primo arrotondamento al quinto decimale, poi al centesimo di euro ed infine all’unità di euro secondo la regola generale (sino a ..,49 per difetto – da ..,50 per eccesso) sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia ed aperte con il medesimo protocollo di iscrizione).

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

     • “Addebito contestuale alla pratica”, con conseguente indicazione dell’importo;
     • “Pagamento tramite F24”
     • “Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica”

Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda (cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è impostata la casella del "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Per le start-up e gli incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza) oppure alla diversa data nel caso di iscrizione avvenuta in corso d'anno.

Aggiornamento al 19/12/2022

informazioni:
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Camera di commercio – Taranto Ufficio delle Entrate

Viale Virgilio n. 152 – 74121 Taranto

Tel. ufficio 099/778.3150 - 099/778.3129
email: dirittoannuale@brta.camcom.it