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La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

 

Il D. L. 24 agosto 2021, n. 118 recante "Misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale", convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n.147, ha introdotto, all'art.2, la "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa".
Detto istituto, di carattere volontario e stragiudiziale il cui avvio è previsto per il prossimo 15 novembre 2021, è rivolto agli imprenditori commerciali ed agricoli in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, i quali possono chiedere alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente e qualificato che dovrà essere iscritto in un apposito elenco su base regionale.

Il procedimento sarà governato da una piattaforma telematica nazionale, a breve disponibile, gestita dal sistema camerale, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, accessibile attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, che consentirà di gestire in maniera completamente automatizzata tutte le fasi del procedimento di composizione.
Sulla piattaforma saranno disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che conterrà indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.
Presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:

  1. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
  2. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  3. coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'iscrizione all'elenco è altresì subordinata, per tutti, al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021.

La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al punto 3, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza.