IL MISE chiarisce che le modifiche all'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso) introdotte con la Legge n. 157/2019 (collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020) non sono applicabili al diritto annuale.

Con nota prot. n. 45640 del 17/02/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico prende posizione sulle ultime modifiche in ordine di tempo all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (art. 10 bis del D.L. 26.10.2019 n. 124 convertito in Legge n. 157/2019 che ha abrogato il comma 1-bis del predetto art. 13) chiarendo che le stesse non sono immediatamente applicabili al diritto annuale.

Come già in precedenza espresso (con note prot. n. 62417 del 30.12.2008, n. 172574 del 22.10.2013 e n. 16919 del 6.02.2015) il Ministero ribadisce che le modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 (che disciplina il ravvedimento operoso con riferimento alle violazioni di norme tributarie) non hanno un automatico effetto di modifica delle percentuali di ravvedimento già fissate dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005 "Regolamento sull'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio" che sono il 3,75% (ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla scadenza del versamento) , 6% (ravvedimento lungo, entro un anno dalla scadenza del versamento).

Il Ministero, inoltre, segnala che la disciplina sanzionatoria applicata al diritto annuale (D.M. n. 54/2005) verrà uniformata con le disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 in occasione dell'emanazione del nuovo regolamento di cui all'art. 18 commi 7 e 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. .

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