Diritto annuale 2020 misure del diritto annuale.

Con nota prot. n. 0347962 dell'11/12/2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricordato le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che provvedono all'apertura di nuove unità locali, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.

Tale disposizione, infatti, ha stabilito che: "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della Legge 29/12/1993 n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40%, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".

Gli importi del diritto annuale applicati per il 2014 facevano riferimento a quelli già stabiliti con D.M. 21 aprile 2011 di fissazione delle misure del diritto annuale 2011 (confermati anche per gli anni 2012-2013 e 2014).

Non è quindi necessario, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, adottare alcun decreto di rideterminazione degli importi, in quanto vincolato dalla disposizione già citata all'applicazione della riduzione percentualmente stabilita dall'art. 28 D.L. n. 90/2014 che rende pertanto superfluo la verifica del fabbisogno necessario al sistema camerale per l'espletamento dei servizi che è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche a questo facenti capo nonché a quelle attribuite da Stato e Regioni .

Si ricorda però che, giusto l'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 s.m.i., la Camera di Commercio di Taranto è stata autorizzata con decreto del 22/05/2017 per il triennio 2017-2019 all'incremento percentuale del 20% della misura del diritto annuale per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese (PID Punto impresa Digitale e Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni).

Si informa che la Camera di Commercio di Taranto ha avviato l'istruttoria per l'autorizzazione all'incremento della misura del diritto annuale del 20% anche per il triennio 2020-2022, con le modalità previste dall'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i, ma il relativo decreto ministeriale non è ancora stato adottato.

Detto decreto, come preannunciato dalla nota MISE, prevederà una espressa disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che avranno già versato il diritto annuale dal 1/01/2020 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (data di pubblicazione in G.U.).

Sarà cura di questo Ente camerale informare tempestivamente della pubblicazione in G.U. di detto decreto di autorizzazione, ma sino a tale data gli importi applicabili saranno i seguenti:

SOGGETTI E IMPRESE CHE
PAGANO IN MISURA FISSA
Impresa Unità locale
Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori,artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €  44,00 € 8,80 (*)
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) sia persone fisiche che associazioni o fondazioni  € 15,00  
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)   € 55,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Impresa Unità locale
Società semplici agricole (iscritte contemporaneamente nella sezione delle società semplici e in quella delle imprese agricole) € 50,00 € 10,00
Società semplici non agricole (iscritte nella sola sezione delle società semplici) € 100,00 € 20,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) € 100,00 € 20,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nel corso dell'anno nella sezione ordinaria del registro imprese, diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) € 100,00 € 20,00

(*) Le predette misure del diritto annuale sono indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento da effettuare a favore di ciascuna camera di commercio si ricorda che, quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 e cioè applicando nell'ordine un primo arrotondamento al quinto decimale, poi al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale (sino a … ,49 per difetto –da ..,50 per eccesso) sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).


SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN BASE AL FATTURATO

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè tutte le altre imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese diverse dalle imprese individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le stesse applichino al fatturato 2019 come dichiarato sul modello IRAP 2020 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando di seguito la riduzione percentuale del 50% e successivamente l'arrotondamento secondo il già richiamato criterio individuato nella nota MISE n. 19230 del 03/03/2009.

Sia nel caso di misure fisse che in quello di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente occorrerà procedere, quando necessario, all'arrotondamento finale all'unità di euro dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (per sede ed unità locali già iscritte, cui si applica la percentuale di incremento del 20% con il tetto massimo di euro 200,00) mantenendo prima i cinque decimali (dopo la riduzione del 50% e l'incremento per eventuali unità locali già iscritte al 1 gennaio nella provincia ove ha sede legale l'impresa), con passaggio intermedio obbligatorio l'arrotondamento al centesimo di euro (secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote
0,00   100.000,00   € 200,00 (*) (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*)

(*) Si ricorda che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato così come la misura massima (per le imprese che superano il fatturato di 50 milioni di euro) sono soggette alla riduzione percentuale del 50% a conclusione del calcolo.

Quindi l'importo del diritto annuale per i soggetti con fatturato sino a 100.000 euro senza unità locali è pari a € 100,00, così come l'importo massimo da versare, indicato in tabella in € 40.000 in conseguenza della riduzione percentuale non potrà superare i 20.000 euro.

Allo stesso modo il tetto massimo stabilito dal D.M. 21 aprile 2011 per l'importo delle unità locali in € 200,00 diventa con la riduzione del 50% pari ad € 100,00 (sempre dopo aver concluso l'intero procedimento di calcolo).

In base alla tipologia dell'impresa si procederà secondo il metodo di calcolo sotto illustrato, tenendo presente che nel caso venga autorizzato con decreto ministeriale l'incremento della misura del diritto annuale fino al massimo del 20% alle indicazioni sotto riportate va aggiunto detto incremento ed alla fine operato l'arrotondamento secondo il metodo matematico:

  • le imprese che esercitano attività senza unità locali calcoleranno l'importo base applicando la misura fissa e gli scaglioni (mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali) applicando di seguito la riduzione del 50% e successivamente arrotondando l'importo ottenuto - con il metodo matematico - prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5).

  • le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali nella stessa provincia della sede dovranno sommare all'importo base calcolato applicando la misura fissa e gli scaglioni (con arrotondamento matematico al quinto decimale) l'importo dovuto per ciascuna unità locale presente nella stessa provincia della sede (pari al 20% dell'importo base calcolato con importo massimo di € 200,00 per ogni unità locale (che si ridurrà a € 100,00 nel caso di superamento di tale soglia per effetto della riduzione del 50% rispetto all'importo stabilito per il 2014 solo però a conclusione del calcolo) continuando a mantenere l'arrotondamento al quinto decimale (secondo la regola matematica). L'importo così ottenuto dovrà essere prima ridotto del 50% e successivamente arrotondato al centesimo di euro e poi all'unità di euro (secondo il metodo matematico). Il numero delle unità locali iscritte al 1/01/2020 nella stessa provincia della sede ed eventualmente in altre province (se presenti) sarà riportato nella scheda allegata all'informativa che verrà inviata dalla Camera di commercio all'indirizzo P.E.C. dell'impresa depositato al Registro delle imprese.
    Formula: importo sede + (importo singola unità locale max € 200,00 x n. unità locali in provincia) – 50% riduzione = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unità di euro.

  • le imprese con unità locali in altre province una volta determinato l'importo dovuto per l'impresa (applicando la misura fissa e gli scaglioni mantenendo l'arrotondamento matematico al quinto decimale) si potrà determinare il dovuto per singola unità locale (pari al 20% dell'importo già determinato e, nel caso sia superiore, applicando il tetto massimo stabilito dal decreto 2011 in € 200,00 per ciascuna unità locale) moltiplicandolo per il numero delle unità locali iscritte al 1/01/2020 nelle singole province (riportate nella scheda impresa che verrà inviata con l'informativa annuale) applicando di seguito la riduzione del 50%. L'importo così ottenuto (mantenendo nella sequenza di calcolo sempre le cinque cifre decimali) si arrotonda alla fine al centesimo di euro ed all'unità di euro e si indica sul modello F24 con un rigo separato individuato con il diverso codice ente (= sigla provincia) relativo alla Camera di commercio destinataria del versamento.
    Formula: (importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali iscritte in ogni singola provincia) = importo totale – 50% riduzione = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unità di euro .


IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO

Le imprese che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese nel corso dell'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno ed i soggetti che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti per l'anno di iscrizione al versamento del diritto annuale:

  • contestualmente alla presentazione della pratica con addebito per cassa automatica, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica ComUnica di iscrizione (in tal caso è necessario che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti. Se viene indicato un importo errato rispetto a quello dovuto, questo verrà rettificato dalla Camera e sarà inviata una P.E.C. con l'indicazione dell'avvenuta modifica del diritto annuale addebitato);
  • tramite modello F24, nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione utilizzando gli stessi codice ente (TA), codice tributo (3850) e anno di riferimento (2020) inseriti nella sezione IMU e Tributi LOCALI del modello F24. Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione questo potrà ancora essere sanato con la procedura del ravvedimento operoso (vedi apposito paragrafo e foglio di calcolo) entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.


VERSAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO
A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INCREMENTO DELLA MISURA DIRITTO ANNUALE.

Le imprese che avranno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale per importo inferiore rispetto a quanto potrà essere autorizzato con decreto ministeriale (quindi con la sola riduzione percentuale del 50%, senza la maggiorazione che verrà eventualmente autorizzata dal MISE) effettueranno il conguaglio rispetto all'importo dovuto entro il termine che verrà stabilito con il predetto decreto ministeriale, come anticipato dalla nota prot. n. 0347962 del 11.12.2019.

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al " Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

  • "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;
  • "Pagamento tramite F24"
  • "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"

Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda (cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è impostata la casella del "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Per le start-up e gli incubatori certificati non tenuti al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza).


Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO
Tel. 099 778 3150 – 099 778 3129 - Fax diretto 099 778 3042
email: dirittoannuale@brta.camcom.it
sito: www.camcomtaranto.com

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