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DIRITTO ANNUALE 2019
, RINVIO DEI TERMINI DI VERSAMENTO, MA NON PER TUTTI.

 

Aggiornamento al 05/08/2019 

L'art. 12-quinquies comma 3 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modifiche nella Legge 28.06.2019 n. 58 entrato in vigore dal 30/06/2019 (G.U. n. 151 del 29.06.2019 supplemento ordinario) ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono nel periodo che va dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per i soggetti che:

  • >
    esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (vedi D.M. 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018) di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96;


  • >
    dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del M. E. F. (pari ad euro 5.164.569).

Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

E' importante sottolineare l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12-quinquies D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 28/06/2019 e dalla risposta n. 330 all'interpello "Indici sintetici di affidabilità fiscale – Proroga dei versamenti – Imprenditori agricoli titolari di reddito agrario" del 02/08/2019.

La proroga al 30/09/2019 dei termini di versamento si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente, esercitano in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) e che dichiarino ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice.

Quindi condizione per poter beneficiare della proroga dettata dall'art. 12-quinquies, commi 3 e 4 del D.L. n 34 del 2019 è si l'approvazione degli ISA, ma tale riferimento è da intendersi esclusivamente ai soggetti che dichiarano redditi di impresa di cui all'art. 55 del TUIR oppure redditi derivanti dell'esercizio di arti o professioni di cui all'art. 53 del medesimo TUIR.

Questa specifica appare evidente in base all'art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2016, ove il richiamo operato al comma 6 ai ricavi di cui all'art. 85 comma 1 del TUIR (o ai compensi di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR) quale termine di riferimento per individuare i limiti di applicazione degli ISA consente di ritenere che gli stessi sono istituiti per gli esercenti "attività d'impresa".

Pertanto, i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarino redditi d'impresa (cfr. art. 55 del TUIR). Tenuto conto di quanto precede l'Agenzia delle Entrate ha indicato con risposta n. 330 del 2/08/2019 ad un interpello su questo argomento che non possono beneficiare della proroga dei versamenti i soggetti che:

  • >
    svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli art. 32 e seguenti del TUIR


  • >
    sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI.


Solo per questi soggetti essendo spirato il 31/07/2019 il termine di versamento con lo 0,40% di interesse corrispettivo è possibile ora sanare l'omesso versamento utilizzando la procedura del ravvedimento operoso (foglio di calcolo ravvedimento operoso 2019).

Per tutti gli altri soggetti con risoluzione n. 71 del 01/08/2019 l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che beneficiano della proroga e versano in unica soluzione (come il caso del diritto annuale) effettuano il versamento:

  • entro il 30/09/2019 senza alcuna maggiorazione;

  • entro il 30/10/2019 con la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo.

La proroga stabilita si applica anche al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2019 per le imprese già iscritte al 1.01.2019 che abbiano i requisiti previsti dall'art. 12-quinquies commi 3 e 4 del D.L. 30.04.2019, n. 34 convertito, con modifiche, in Legge n. 58 del 28.06.2019, secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0172631 del 2/07/2019.


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