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DIRITTO ANNUALE 2019
, RINVIO DEI TERMINI DI VERSAMENTO, MA NON PER TUTTI.

 

L'art. 12-quinquies comma 3 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modifiche nella Legge 28.06.2019 n. 58 entrato in vigore dal 30/06/2019 (G.U. n. 151 del 29.06.2019 supplemento ordinario) ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono nel periodo che va dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (vedi D.M. 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018) di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96;

  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del M. E. F. (pari ad euro 5.164.569).

Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

La proroga stabilita si applica anche al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2019 per le imprese già iscritte al 1.01.2019 che abbiano i requisiti previsti dall'art. 12-quinquies commi 3 e 4 del D.L. 30.04.2019, n. 34 convertito, con modifiche, in Legge n. 58 del 28.06.2019, secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0172631 del 2/07/2019.

Restano invariati, invece, il termine ordinario di versamento del 1 luglio 2019 (perché il 30 giugno è domenica) e del 31 luglio 2019 c.d. termine prorogato (con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%) o i diversi termini stabiliti per i soggetti con esercizio non solare (c.d. esercizi a cavallo) per i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA.

Per maggiori informazioni sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 12-quinquies D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 si rinvia alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 28/06/2019.


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