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Ufficio del Registro delle imprese
Ufficio per l'artigianato


Facchinaggio

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124), per iniziare l'attività di facchinaggio occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.

Con un Accordo il 22 febbraio 2018 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sono stati approvati nuovi moduli relativi a:
• commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare)
• facchinaggio
• imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
• agenzie di affari di competenza del Comune

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2018 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 31 marzo 2018 (con le modalità previste dall'articolo 1).

La Regione Puglia con determinazioni del dirigente sezione attività economiche artigianali e commerciali 13 marzo 2018, n. 34 e 35 ha approvato i moduli unificati e standardizzati di cui all'accordo sancito nella Conferenza Unificata n. 18/CU del 22 febbraio 2018, prevedendo che l'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il rinvio alla piattaforma telematica di riferimento o il rinvio al sito regionale http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche dove è pubblicata la modulistica regionale.

La Tabella A del D.Lgs. 222/2016 riporta l'elenco delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente ed in particolare:

> SCIA presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio


Modalità operativa

La SCIA unica per l'avvio di facchinaggio deve essere presentata per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica (Starweb, Fedra o altri applicativi compatibili).
La SCIA Unica o condizionata verrà inoltrata al SUAP comunale territorialmente competente, il quale provvederà ad inviarla al Servizio comunale ed agli Enti terzi competenti a svolgere le specifiche attività amministrative di controllo di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.241, in virtù delle specifiche disposizioni normative de settore sottese a ciascuna segnalazione.

Si precisa che l'inizio della suddetta attività deve essere contestuale all'invio della pratica all'Ufficio, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ. mod..

La verifica dei requisiti tecnico professionali è di competenza della Camera di commercio/Albo artigiani.


Requisiti per lo svolgimento di attività di facchinaggio

Le imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità.

Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 147 del 2012, i requisiti di capacità economico-finanziaria sono stati eliminati, per cui non sono più richiesti: l'affidabilità attestata da istituto bancario, il possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato totale, l'inesistenza di notizie sui protesti.

Restano confermati i requisiti di onorabilità elencati all'art. 7 del D.M. 221/2003 e devono essere posseduti da:
– titolare, institore e procuratore di impresa individuale;
– tutti i soci di snc;
– soci accomandatari di sas e sapa;
– amministratori delle società di capitali e delle società cooperative.

Ai sensi della normativa vigente sulla base di quanto dichiarato verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese e, qualora, emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) e si procederà all'inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
L'Ufficio procederà alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia) per i soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998.
Pertanto, si raccomanda di procedere con le opportune verifiche prima della sottoscrizione dei moduli autocertificativi.

Tabella A del D.Lgs. 222/2016
14 Altre attività

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
Facchinaggio SCIA La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio

D.L. n.7/2007, convertito con L. n.40/2007, art. 10, c.3

L. n.57/2001, art.17

D.M. 221/2003

D.Lgs. n.59/2010, art.72

SCIA Facchinaggio