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Ufficio del Registro delle imprese
Ufficio per l'artigianato


Attività di commercio all'ingrosso

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124), per iniziare l'attività di commercio all'ingrosso, l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e l'attività di facchinaggio occorre presentare la comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.

Con un Accordo il 22 febbraio 2018 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sono stati approvati nuovi moduli relativi a:
• commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare)
• facchinaggio
• imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
• agenzie di affari di competenza del Comune

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2018 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 31 marzo 2018 (con le modalità previste dall'articolo 1).

La Regione Puglia con determinazioni del dirigente sezione attività economiche artigianali e commerciali 13 marzo 2018, n. 34 e 35 ha approvato i moduli unificati e standardizzati di cui all'accordo sancito nella Conferenza Unificata n. 18/CU del 22 febbraio 2018, prevedendo che l'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il rinvio alla piattaforma telematica di riferimento o il rinvio al sito regionale http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche dove è pubblicata la modulistica regionale.

La Tabella A del D.Lgs. 222/2016 riporta l'elenco delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente ed in particolare:


Commercio all'ingrosso

> attività di COMMERCIO INGROSSO NON ALIMENTARE:
a) Comunicazione alla Camera di Commercio o al SUAP competente;
b) in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di esercizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq dovrà essere presentata una SCIA Unica (Comunicazione più SCIA per prevenzione incendi) al SUAP competente;

>attività di COMMERCIO INGROSSO ALIMENTARE:
a) SCIA Unica (Comunicazione più notifica sanitaria) al SUAP competente.
b) in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di esercizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato E al D.P.R. n.151/2011 SCIA Unica (Comunicazione più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi) al SUAP competente;

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito/confermato che «l'attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare, ancorché svolta senza deposito, debba comunque intendersi soggetta all'adempimento della notifica sanitaria per il fatto che la relativa tipologia di attività è ricompresa tra quelle espressamente previste nel relativo modello unificato e standardizzato nazionale alla voce "Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande" » (Parere MISE n. 34177 del 9 febbraio 2016).


Modalità operativa

La SCIA unica o condizionata deve essere presentata per via telematica con le modalità della  Comunicazione Unica (Starweb, Fedra o altri applicativi compatibili).
La SCIA Unica o Condizionata verrà inoltrata al SUAP comunale territorialmente competente, il quale provvederà ad inviarla al Servizio comunale ed agli Enti terzi competenti a svolgere le specifiche attività amministrative di controllo di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.241, in virtù delle specifiche disposizioni normative de settore sottese a ciascuna segnalazione.

Quando la tabella indica la SCIA CONDIZIONATA l'avvio dell'attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni-nulla osta.

Si precisa che l'inizio della suddetta attività deve essere contestuale all'invio della pratica all'Ufficio, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ. mod..

La verifica dei requisiti di onorabilità è di competenza della Camera di commercio


Requisiti

L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso è subordinata al possesso di requisiti morali che vengono verificati dalla Camera di Commercio.

I requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010 devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia ossia dai titolari per le imprese individuali e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale, da tutti i soci di s.n.c., dai soci accomandatari di s.a.s., dal legale rappresentante e dagli eventuali componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% e dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A., per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato da coloro che le rappresentano stabilmente in Italia, dal preposto.

Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (come modificato dal D.Lgs. 147/2012) non possono esercitare l'attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Ai sensi della normativa vigente sulla base di quanto dichiarato verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese e, qualora, emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) e si procederà all'inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

L'Ufficio procederà alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia) per i soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998.

Pertanto, si raccomanda di procedere con le opportune verifiche prima della sottoscrizione dei moduli autocertificativi.

Tabella A del D.Lgs. 222/2016
1.7 Commercio all'ingrosso NON alimentare

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento
Subingresso

Comunicazione

La comunicazione è presentata al SUAP alla Camera di commercio o direttamente alla Camera di commercio

Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10. si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

D.Lgs, n.114/1998, artt. 4, c. 1, lett a) e 5, c. 11

D.Lgs. n.59/2010, art 71, c 1

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato E al D.P.R. n. 151/2011     D.P.R. 151/2011 - Allegato I, punto 69
a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento a) SCIA unica

a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

 
b) Subingresso b) Comunicazione

b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

 
Cessazione Comunicazione   D.Lgs, n.114/1998, art. 26, c. 5

1.8 Commercio all'ingrosso alimentare

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

SCIA unica

Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP alla ASL e alla Camera di commercio

Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10. si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

D.Lgs, n.114/1998, artt. 4, c. 1, lett a) e 5, c. 11
D.Lgs. n.59/2010, art 71, c 1

Regolamento n.852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato E al D.P.R. n. 151/2011 SCIA unica

Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. 151/2011 - Allegato I, punto 69
Subingresso Scia unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP alla ASL
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni

In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

 
Cessazione Comunicazione   D.Lgs, n.114/1998, art. 26, c. 5

SCIA Ingrosso