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Attività di meccatronica. Riconoscimento esperienza professionale maturata nella fase transitoria

Con Circolare n. 3659/C del 11 marzo 2013 il ministero ha previsto che le disposizioni transitorie contenute nella legge in oggetto per le imprese già attive vanno infatti intese come volte a chiarire la disciplina di favore nei casi estremi in cui la imprese siano abilitate in entrambi i soppressi settori (nel qual caso sono abilitate d'ufficio per il settore della meccatronica) ovvero nel caso in cui siano abilitate ed abbiano operato esclusivamente in uno solo dei predetti settori soppressi, in cui possono continuare ad operare per ulteriori cinque anni con obbligo di integrare in tale periodo la formazione del proprio tecnico qualificato, ma non escludono l'utilizzo di adeguati criteri interpretativi per i casi intermedi.

La Circolare n. 3659/C ha in particolare stabilito che l'esperienza lavorativa del responsabile tecnico di impresa attiva nel settore meccanica-motoristica che ha operato per tre anni negli ultimi cinque anche su determinate componenti del veicolo - ad esempio le centraline - che sono "a cavallo" tra meccanica-motoristica ed elettrauto, potesse essere ritenuta espressione proprio della nuova categoria della meccatronica, se l'impresa in questione avesse esibito le fatture da cui fossero risultato lo svolgimenti di tali lavori (a valere sia per i tecnici che abilitino nuove imprese, che per le imprese già in attività). In tal caso, era possibile superare la fase transitoria documentando tale circostanza, senza la necessità che il proprio titolare o il proprio tecnico frequentasse corsi integrativi, e chiedendo invece l'iscrizione per la nuova sezione della meccatronica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con pareri del 17 marzo 2016 prot.76489 e del 22 dicembre 2016 prot.411197 ha chiarito che ai fini del riconoscimento dell'esperienza professionale (triennale) "a cavallo" tra meccanica-motoristica ed elettrauto debba riferirsi al quinquennio precedente all'entrata in vigore della legge 224/2012 (5 gennaio 2013) e che, pertanto, il termine ultimo per l'applicazione della Circolare n.3659/C non può che essere quello del 4 gennaio 2015 (cioè entro due anni dall'entrata in vigore della legge 224/2012).

Pertanto, il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata per la meccatronica nella fase transitoria è da ritenersi possibile fino al 5 gennaio 2015.