Diritto annuale 2017 nuove misure del diritto annuale.

Con nota prot. n. 0359584 del 15/11/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato gli importi dovuti alle Camere di commercio per il diritto annuale 2017 dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che provvedono all'apertura di nuove unità locali, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.

Tale disposizione di legge ha stabilito che: "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della Legge 29/12/1993 n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40%, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".

Si ricorda che gli importi stabiliti relativamente al diritto annuale 2014 (base di partenza per l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e i termini temporali indicati) sono quelli già confermati relativi al D.M. 21 aprile 2011 di fissazione delle misure del diritto annuale 2011.

Non è stato quindi possibile determinare il diritto annuale sulla base dell'effettivo fabbisogno necessario per l'anno 2017 per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche a questo facenti capo nonché a quelle attribuite da Stato e regioni, in quanto pur in presenza di una riduzione di tale fabbisogno, quella normativamente prevista è di gran lunga superiore.

Non è stato pertanto necessario da parte del Ministero dello Sviluppo economico l'adozione di alcun decreto di rideterminazione degli importi, in quanto l'applicazione della riduzione percentualmente stabilita dalla norma citata si applica con riferimento agli articoli da 2 a 6 del DM 21 aprile 2011 .

MISURE DIRITTO ANNUALE 2017
SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO
IN MISURA FISSA
Impresa Unità locale
Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori,artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €  44,00 (*) € 8,80 (*)
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) sia persone fisiche che associazioni o fondazioni  € 15,00 --
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)   € 55,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Impresa Unità locale
Società semplici agricole (iscritte contemporaneamente nella sezione delle società semplici e in quella delle imprese agricole) € 50,00 € 10,00
Società semplici non agricole (iscritte nella sola sezione delle società semplici) € 100,00 € 20,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) € 100,00 € 20,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nel corso dell'anno nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) € 100,00 € 20,00

(*) Le predette misure del diritto annuale sono indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento da effettuare a favore di ciascuna camera di commercio si ricorda che, quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale (sino a … ,49 per difetto –da ..,50 per eccesso).

Ecco alcuni esempi :

  • se una impresa individuale si iscrive nel 2017 in sezione speciale versa € 44,00
  • se una impresa individuale iscritta nella sezione speciale apre una unità locale in momenti separati (e quindi con protocolli separati) paga € 9,00 per ognuna (€ 8,80 arrotondato), se un'impresa individuale già iscritta nella sezione speciale denuncia con lo stesso protocollo l'apertura di due unità locali paga € 18,00 euro (8,80x2=17,60 arrotondato 18,00);
  • se un'impresa individuale iscritta nella sezione speciale denuncia con lo stesso protocollo l'apertura di tre unità locali versa € 26,00 (8,80x3=26,40 arrotondato 26,00)
  • se un'impresa individuale si iscrive nel 2017 contemporaneamente con sede e n. 1 unità locale versa € 53,00 (€ 44,00+ 8,80= 52,80);


SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN BASE AL FATTURATO

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè tutte le altre imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese diverse dalle imprese individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le stesse applichino al fatturato 2016 come dichiarato sul modello IRAP 2017 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando di seguito la riduzione percentuale del 50% per l'anno 2017 con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.

Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote
0,00   100.000,00   € 200,00 (*) (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*)

(*) Si ricorda che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato così come la misura massima (per le imprese che superano il fatturato di 50 milioni di euro) sono soggette alla riduzione percentuale del 50% a conclusione del calcolo.

Quindi l'importo del diritto annuale per i soggetti con fatturato sino a 100.000 euro senza unità locali è pari a € 100,00, così come l'importo massimo da versare, indicato in tabella in € 40.000 in conseguenza della riduzione percentuale non potrà superare i 20.000 euro.

Allo stesso modo il tetto massimo stabilito dal D.M. 21 aprile 2011 per l'importo delle unità locali in € 200,00 diventa con la riduzione del 50% pari ad € 100,00 (sempre dopo aver concluso l'intero procedimento di calcolo).

 

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Le modalità di calcolo e di arrotondamento riepilogate di seguito rimangono quelle già individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare prot. n. 19230 del 3/3/2009 e dallo stesso Ministero con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.

Sia nel caso di misure fisse che in quello di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente occorrerà procedere, quando necessario, all'arrotondamento finale all'unità di euro dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (per sede ed unità locali) mantenendo prima i cinque decimali (compresa la riduzione del 50%), con passaggio intermedio obbligatorio l'arrotondamento al centesimo di euro (secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

In base alla tipologia dell'impresa si procederà pertanto con il seguente metodo:

  • le imprese che esercitano attività senza unità locali calcoleranno l'importo base applicando la misura fissa e gli scaglioni (mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali) applicando di seguito la riduzione del 50% e successivamente arrotondando l'importo ottenuto - con il metodo matematico - prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto.

    Si ricorda che unica eccezione è quella delle imprese individuali iscritte in sezione ordinaria che pagano alla scadenza ordinaria di versamento € 100,00 se prive di unità locali (€ 200,00 – 50%), stesso importo dovuto anche da tutti gli altri soggetti che rientrano solo nella prima fascia di fatturato ( da 0 a 100.000 ) senza alcuna unità locale (*);

  • le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali dovranno sommare all'importo base calcolato applicando la misura fissa e gli scaglioni (con arrotondamento matematico al quinto decimale) l'importo dovuto per ciascuna unità locale presente nella stessa provincia della sede (pari al 20% dell'importo base calcolato con importo massimo di € 200,00 per ogni unità locale (che si ridurrà a € 100,00 nel caso di superamento di tale soglia per effetto della riduzione del 50% rispetto all'importo stabilito per il 2011 solo però a conclusione del calcolo) continuando a mantenere l'arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica locale). L'importo così ottenuto dovrà essere prima ridotto del 50% e successivamente arrotondato al centesimo di euro e poi all'unità di euro (secondo il metodo matematico). Il numero delle unità locali iscritte al 1/01/2017 nella stessa provincia della sede ed eventualmente in altre province verrà riportato (se presenti), nella scheda informativa allegata all'informativa che verrà inviata dalla Camera di commercio all'indirizzo P.E.C. dell'impresa depositato al Registro delle imprese.

    Formula: importo sede + (importo singola unità locale max € 200,00 x n. unità locali in provincia) – 50% riduzione = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unità di euro.

  • le imprese con unità locali in altre province una volta determinato l'importo dovuto per l'impresa (applicando la misura fissa e gli scaglioni mantenendo l'arrotondamento matematico al quinto decimale) dovranno determinare il dovuto per singola unità locale (pari al 20% dell'importo base già determinato con arrotondamento al quinto decimale e, nel caso sia superiore, applicando il tetto massimo stabilito dal decreto 2011 in € 200,00 per ciascuna unità locale) moltiplicandolo per il numero delle unità locali iscritte al 1/01/2017 nelle singole province (riportate nella scheda impresa che verrà inviata con l'informativa annuale), maggiorando l'importo complessivamente dovuto dell'eventuale percentuale di maggiorazione autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico per le singole Camere di commercio (ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.) ed applicando di seguito la riduzione del 50%. L'importo così ottenuto (mantenendo nella sequenza di calcolo sempre le cinque cifre decimali) si arrotonda alla fine al centesimo di euro ed all'unità di euro e si indica sul modello F24 con un rigo separato individuato con il diverso codice ente (= sigla provincia) relativo alla Camera di commercio destinataria del versamento.

    Formula: (importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali iscritte in ogni singola provincia) = importo totale + maggiorazione percentuale (se autorizzata dal MISE per la CCIAA destinataria del versamento) – 50% riduzione = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unità di euro.

 

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LE NUOVE ISCRIZIONI

Per le imprese e i soggetti R.E.A., nonché le unità locali che si iscrivono nel corso del 2017, come già previsto dal D.M. n. 359/2001 e dal D.M. 21/04/2011, il versamento deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione (per cassa automatica con l'invio della pratica telematica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.

Nella pratica di iscrizione inviata al Registro delle imprese relativamente al diritto annuale è inserita una sezione dedicata al " Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

  • "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;
  • "Pagamento tramite F24"
  • "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"

Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda (cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è reimpostata la casella del "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno 2017.

In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA relativo e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio 2017 (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (art. 17 D.P.R. 435/2001).

Nel caso in cui, invece, a seguito del trasferimento nella nuova provincia, non sia cessata l'attività nella provincia di provenienza e venga aperta, all'indirizzo della precedente sede legale, una nuova unità locale questa dovrà essere versata con l'importo ed il termine di versamento delle nuove iscrizioni delle unità locali, in aggiunta al versamento dovuto alla scadenza ordinaria dalla società.

Per la compilazione del modello F24 l'impresa deve indicare nella Sezione IMU e ALTRI TRIBUTI LOCALI:

  • nel CODICE ENTE                   TA
  • nel CODICE TRIBUTO          3850
  • nell'ANNO DI RIFERIMENTO 2017

Se il pagamento non viene eseguito nei termini e con le modalità suddette è possibile sanare l'omissione versando l'importo dovuto, tramite modello F24, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso (vedi apposito capitolo e foglio di calcolo).

Nei casi di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale si procederà al recupero del diritto omesso con contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 472/1997, del D.M. n. 54/2005 e del Regolamento camerale in materia.


Informazioni
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Camera di commercio – Taranto Ufficio delle Entrate

V.le Virgilio n. 152 - 74121 TARANTO
Tel. 099 778.3150   -   099 778.3129
Fax: 099 778.3042