DIRITTO ANNUALE 2016, UFFICIALE IL RINVIO DEI TERMINI DI VERSAMENTO, MA NON PER TUTTII.

Con D.P.C.M. 15.06.2016 (G.U. n. 139 del 16.06.2016) è stato previsto lo slittamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive scadenti il 16.06.2016 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (di cui all'art. 62-bis del D.L. 30.08.1993 n. 331 convertito con modifiche nella legge 29.10.1993 n. 427) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del M. E. F. . (attualmente pari ad euro 5.164.569).

Tale proroga si applica oltre che i soggetti già indicati anche:

  • ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi superiore al limite di € 5.164.569) compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (leggi regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ) nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
  • ai soggetti che partecipano ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n.917/86, a società, associazioni e imprese con i requisiti già indicati precedentemente e che quindi dichiarino un reddito imputato "per trasparenza",.

I nuovi termini sono i seguenti:

  • entro il 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
  • dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga stabilita si applica anche al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2016 per le imprese individuate dall'art. 1 del suddetto decreto, giusto quanto già confermato, in occasione di analoghe proroghe dei termini, con note del Ministero dello Sviluppo Economico.

Restano fermi il termine ordinario di versamento del 16 giugno 2016 e quello prorogato del 18 luglio 2016 (cadendo il 16 luglio di sabato) con l'aggiunta dello 0,40% di interesse corrispettivo per i contribuenti "estranei" agli studi di settore.

Restano infine estranei alla proroga anche i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termine ordinario di versamento successivo alla data di scadenza del 16 giugno 2016 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (è il caso delle società con "esercizio solare" che approvano il bilancio nei 180 giorni con utilizzo motivato del maggior termine societario, o che non lo approvano nel medesimo termine, il cui termine ordinario di versamento è il 18 luglio 2016 -perché il 16 luglio cade di sabato- mentre il termine prorogato con lo 0,40% di interesse corrispettivo va anch'esso al 22 agosto 2016) o per effetto della data di chiusura dell'esercizio ( si tratta del c.d. "esercizi a cavallo").

 

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