Attività di agente di affari in mediazione - iscritti all'ex ruolo ed inattivi

Gli iscritti all'ex ruolo degli agenti di affari in mediazione ed inattivi conservano per i quattro anni successivi alla data in questione del 12 maggio 2012 - quindi fino al 12 maggio 2016 - la possibilità di far valere come requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività la loro vecchia iscrizione nel soppresso ruolo.

Inoltre, anche coloro che non intendono riprendere ad esercitare l'attività entro il 12 maggio 2016 hanno comunque la possibilità di presentare in ogni momento futuro la SCIA (che ovviamente presuppone l'inizio dell'attività), atteso che i titoli professionali qualificanti per gli agenti di affari in mediazione – titolo di studio, corso ed esame – sono titoli definitivi e non a scadenza, a meno che detti soggetti non abbiano ottenuto l'iscrizione al ruolo mediatizio nella vigenza della legge n. 39/1989 prima della modifica attuata dalla legge n. 57 del 2001, nel qual caso hanno titoli non più in vigore.

Si allega:

- Parere MISE prot. n. 97453 del 07.04.2016