DIRITTO ANNUALE 2015, UFFICIALE IL RINVIO DEI TERMINI DI VERSAMENTO, MA NON PER TUTTI.

Con D.P.C.M. 09.06.2015 (G.U. n. 134 del 12.06.2015) è stato previsto lo slittamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive scadenti il 16.06.2015 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (di cui all'art. 62-bis del D.L. 30.08.1993 n. 331 convertito con modifiche nella legge 29.10.1993 n. 427) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del M. E. F. (attualmente pari ad euro 5.164.569).

Tale proroga si applica oltre che i soggetti già indicati anche:

  • ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore (vedi istruzioni parte generale) compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (leggi regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ) nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

  • ai soggetti che partecipano ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n.917/86, a società, associazioni e imprese con i requisiti già indicati in precedenza e che quindi dichiarino un reddito imputato "per trasparenza",.

I nuovi termini sono i seguenti:

  • entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;

  • dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo,.

La proroga stabilita si applica anche al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2015 per le imprese individuate dall'art. 1 del suddetto decreto, giusto quanto già confermato in occasione di analoghe proroghe dei termini con note del Ministero dello Sviluppo Economico.

Restano fermi i termini ordinari di versamento (16 giugno 2015 e 16 luglio 2015 con l'interesse corrispettivo dello 0,40% ) per i contribuenti "estranei" agli studi di settore, ad esempio per :

  • i contribuenti che esercitano attività di impresa per la quale non sono stati elaborati gli studi di settore;

  • gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;

  • i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri di cui all'art. 3 commi da 181 a 187 della Legge 28-12-1995, n. 549.

Restano estranei alla proroga anche i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termine ordinario di versamento successivo alla data di scadenza del 16 giugno 2015 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (è il caso delle società con "esercizio solare" che approvano il bilancio nei 180 giorni con utilizzo motivato del maggior termine societario il cui termine ordinario di versamento è il 16 luglio 2015, con lo 0,40% di interesse corrispettivo al 20 agosto 2015) o per effetto della data di chiusura dell'esercizio ( si tratta del c.d. "esercizi a cavallo").

 

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