Con nota prot. n. 0227775 del 29 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato gli importi dovuti per il diritto annuale 2015 dai soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese o nel REA e per l'apertura di nuove unità locali, aggiornati in seguito alla riduzione del 35% disposta dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014.
Soggetti di nuova iscrizione | impresa (*) | Unità locale (*) |
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SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA |
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Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 57,20 (1) | € 11,44 (2) |
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali | € 130,00 | € 26,00 |
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) sia persone fisiche sia associazioni o fondazioni | € 19,50 (3) | -- |
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse) | € 71,50 (4) | |
(*) l'importo totale deve essere arrotondato all'unità di euro secondo le modalità previste dalla nota MISE n. 19230 del 30/03/2009. Ecco alcuni esempi :
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SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA |
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Soggetti di nuova iscrizione | Impresa | Unità locale |
Società semplice agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte contemporaneamente nelle due sezioni) | € 65,00 | € 13,00 |
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle società semplici) | € 130,00 | € 26,00 |
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati)/nuove unità locali di dette imprese | € 130,00 | € 26,00 |
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) | € 130,00 | € 26,00 |
Le predette misure del diritto annuale sono indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo da effettuare a favore di ciascuna camera di commercio si ricorda che, quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 e cioè applicando l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale (sino a … ,49 per difetto –da ..,50 per eccesso).
Così ad esempio l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 11,44 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (con il medesimo protocollo) presenti nella stessa provincia della sede.
Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e in ultimo all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico).
MODALITA' DI PAGAMENTO
Per le imprese e i soggetti R.E.A., nonché le unità locali che si iscrivono nel corso del 2015, come già previsto dal D.M. n. 359/2001 e dal D.M. 21/04/2011, il versamento deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione (per cassa automatica con l'invio della pratica telematica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.
A partire dal 16 ottobre 2014 per le pratiche presentate al Registro delle imprese sono state introdotte alcune modifiche circa la gestione degli importi.
Relativamente al diritto annuale è stata inserita una nuova sezione dedicata al " Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:
Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda ( cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è reimpostata la casella del "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".
Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.
Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno 2015.
In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA relativo e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".
Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1.01.2015 (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (art. 17 D.P.R. 435/2001).
Nel caso in cui a seguito del trasferimento nella nuova provincia, non sia cessata l'attività nella provincia di provenienza e venga aperta, all'indirizzo della precedente sede legale, una nuova unità locale essa dovrà essere versata con l'importo ed il termine di versamento delle nuove iscrizioni delle unità locali, in aggiunta al versamento dovuto alla scadenza ordinaria dalla società.
Per la compilazione del modello F24 l'impresa deve indicare nella Sezione IMU e ALTRI TRIBUTI LOCALI:
Se il pagamento non viene eseguito nei termini e con le modalità suddette è possibile sanare l'omissione versando l'importo dovuto, tramite modello F24, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso (vedi apposito capitolo e foglio di calcolo).
Nei casi di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale si procederà al recupero del diritto omesso ed alla contestazione di una sanzione amministrativa variabile dal 10% a 100% dell'ammontare del diritto dovuto ai sensi delle disposizioni del D.M. n. 54/2005 e del Regolamento camerale in materia.
Informazioni
Camera di commercio – Taranto Ufficio delle Entrate