Con D.P.C.M. 13.06.2014 (G.U. n. 137 del 16.06.2014) è stato previsto lo slittamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive scadenti il 16.06.2014 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (di cui all'art. 62-bis del D.L. 30.08.1993 n. 331 convertito con modifiche nella legge 29.10.1993 n. 427) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del M. E. F. (attualmente pari ad euro 5.164.569).
Tale proroga si applica oltre che ai soggetti già indicati anche:
I nuovi termini sono i seguenti:
La proroga stabilita si applica anche al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2014 per le imprese individuate dall'art. 1 del suddetto decreto, giusto quanto già confermato in occasione di analoga proroga dei termini per l'anno 2013 con nota prot. n. 0101309 del 17.06.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Restano fermi i termini ordinari di versamento ( 16 giugno 2014 e 16 luglio 2014 con l'interesse corrispettivo dello 0,40% ) per i contribuenti "estranei" agli studi di settore, ad esempio per :
Restano estranei alla proroga anche i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termine ordinario di versamento successivo alla data di scadenza del 16 giugno 2014 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (è il caso delle società con esercizio solare che approvano il bilancio nei 180 giorni, per utilizzo motivato del maggior termine societario, il cui termine ordinario di versamento è il 16 luglio 2014) o della data di chiusura dell'esercizio (c.d. "esercizi a cavallo").
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