START UP INNOVATIVE

- ESENZIONE DIRITTI E BOLLI ESCLUSIVAMENTE PER LE ISCRIZIONI -

L'art. 26, comma 8, della Legge 221/2012 prevede che: "La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione."

La relazione illustrativa ribadisce che: "Il comma 8 stabilisce l'esonero per la start-up innovativa e per l'incubatore certificato dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio."

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (divisione "Registro delle imprese") - ha chiarito che le esenzioni nel pagamento di diritti e bolli previste per le Start Up Innovative non si possano applicare per analogia, essendo previste per le sole iscrizioni, che giuridicamente hanno un significato ben preciso, e che, pertanto, non si possano estendere alla bollatura dei libri né ai depositi, come ad esempio il deposito del bilancio (orientamento condiviso anche dalla Segreteria Tecnica dello ministero).

Start Up Innovative:

  • iscrizioni nel Registro delle imprese: esenzione imposta di bollo e diritti di segreteria;

  • depositi (es. deposito bilancio), denuncie REA e vidimazione e bollatura di libri sociali: assolvimento imposta di bollo e diritti di segreteria.