Adempimenti per Agenti di affari in mediazione, Agenti di commercio, Mediatori marittimi e Spedizionieri.

Scadenza 30.09.2013.

Aggiornamento per le imprese già operanti (al 12.5.2012)
Le imprese (individuali o società) che svolgono attività di agenzia e rappresentanza di commercio, le imprese di mediazione (immobiliare e merceologico), le imprese di mediazione marittima e le imprese di spedizione, attive alla data del 12 maggio 2012 e regolarmente iscritte ai rispettivi Ruoli, devono chiedere entro il 30 settembre 2013 (proroga con D.M. 23.4.13) l'aggiornamento della propria posizione mediante presentazione di una richiesta telematica, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
L'aggiornamento deve essere effettuato utilizzando la procedura Comunica Starweb o altro programma compatibile.

Persone fisiche iscritte all'ex ruolo e non esercenti l'attività alla data del 12.05.2012
Le persone fisiche (esclusivamente le persone fisiche) iscritte agli ex Ruoli agenti di commercio e agenti di affari in mediazione alla data del 12 maggio 2012, possono presentare entro il 30 settembre 2013 (proroga con D.M. 23.04.13) una richiesta telematica, per effettuare l'iscrizione nell'apposita sezione del REA. L'iscrizione deve essere effettuata utilizzando la procedura Comunica Starweb o altro programma compatibile.
Decorso tale termine, gli iscritti ai Ruoli non potranno più chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del Rea.
Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale abilitante per avviare:
• l'attività di agente e rappresentante di commercio (fino al 12 maggio 2017)
• l'attività di agente d'affari in mediazione (fino al 12 maggio 2016).
Il dipendente regolarmente abilitato è annotato a cura del titolare dell'impresa nella posizione dell'impresa iscritta al Registro imprese presso cui opera e non deve iscriversi nell'apposita sezione REA.

Per le attività di procacciatore d'affari, promotore finanziario, mediatore creditizio, collaboratore mediatore creditizio, agente di assicurazione e produttore assicurativo non è richiesta la pratica di aggiornamento, in quanto tali attività non rientrano nell'applicazione dei decreti ministeriali 26.10.2011.

Allegato: Guida ComunicaStarweb per gli ex-ruoli