Con nota prot. n. 0120930 del 17/07/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico prende posizione, per il pagamento del diritto annuale 2013, relativamente ad alcuni soggetti e/o tipologie di imprese che rappresentano una novità rispetto al D.M. 21/04/2011 "Determinazione della misura del diritto annuale per l'anno 2011", confermato senza variazioni dal Ministero anche per il 2012 e 2013.
Queste in sintesi le indicazioni:
– start up innovative e incubatori certificati: se si tratta di:
– Società tra professionisti: l'art. 7 del D.M. 8/02/2013, n. 34 ha previsto, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, l'iscrizione delle società tra professionisti nella apposita sezione speciale già istituita ai sensi dell'art. 16, comma 2 secondo periodo, per le società tra avvocati di cui al D. Lgs. n. 96/2001. Questi soggetti, giusto quanto previsto dall'art. 18 della Legge n. 580/1993, dopo la modifica introdotta dal D. Lgs. n. 23/2010, sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura proporzionale al fatturato dell'anno precedente. Trattandosi però di nuove iscrizioni avvenute nel corso dell'anno 2013 versano il diritto annuale per l'anno 2013 con l'importo previsto per la prima classe di fatturato giusto quanto stabilito dal D.M. 21/04/2011 (€ 200,00 per la società ed € 40,00 per ciascuna unità locale), per gli anni successivi determineranno il diritto annuale dovuto in base al fatturato, come verrà stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di decreto di determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2014;
– Società di mutuo soccorso: l'art. 23 del D.L. n. 179/2012 ha previsto che le società di mutuo soccorso di cui alla Legge 15/04/1886, n. 3818 siano iscritte in apposita sezione delle "imprese sociali" presso il registro delle imprese, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal D.M. 6/03/2013 (G.U. n. 66 del 19/03/2013). Anche per questi soggetti, come già per le società tra professionisti, se si tratta di nuove iscrizioni avvenute nel corso del 2013 si applicano gli importi già indicati (€ 200,00 per la sede ed € 40,00 per ogni unità locale). Se invece si tratta di soggetti già iscritti in altra sezione del registro delle imprese (solitamente si trovano iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese) la nuova sezione delle imprese sociali (previa presentazione della dichiarazione sostitutiva e della domanda previste dall'art. 4 commi 1 e 2 del D.M. 6/03/2013) sarà semplicemente aggiunta. Ai fini del pagamento del diritto annuale 2013 l'importo dovuto deve essere auto-liquidato in base agli scaglioni di fatturato già previsti dal D.M. 21/04/2011 o in mancanza in base alle scritture contabili , previste dall'art. 2214 e seguenti c.c., e per le unità locali applicando il 20% del dovuto per la sede (con tetto massimo di euro 200,00).
– Confidi: ad integrazione delle indicazioni già fornite dal Ministero con la nota n. 5024 del 12/06/2008 (e riportate nella Guida diritto annuale 2013 nella sezione "Definizione di fatturato", specificatamente l'individuazione della voce del bilancio M031 "Corrispettivi per le prestazioni di garanzia" quale base imponibile per il calcolo del diritto annuale) il Ministero comunica che, ove i suddetti soggetti adottino invece i principi contabili internazionali, sono tenuti ad individuare la base imponibile del diritto annuale con riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del proprio conto economico.
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