PEC IMPRESE INDIVIDUALI

Obbligo per le imprese individuali di comunicare l'indirizzo PEC al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane

Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione (art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179). L'assenza dell'indirizzo PEC impedisce l'iscrizione dell'impresa individuale, determinando, quindi, il rifiuto dell'iscrizione.

Le imprese individuali già iscritte, non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni. Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intenderà come non presentata.
Si devono intendere escluse le domande di cancellazione dal Registro delle imprese e di deposito degli atti di trasferimento di azienda.

La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L'indirizzo PEC delle imprese individuali può essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale, etc.). In questo caso la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale'.

La comunicazione della PEC di imprese individuali già iscritte prima del 20 ottobre 2012 può essere effettuata:

  • utilizzando la procedura "Pratica Semplice" attiva sul sito www.registroimprese.it;

  • tramite Starweb con una procedura appositamente predisposta.

ATTENZIONE:

  1. le caselle con dominio @postacertificata.gov.it (cosiddette "PEC del cittadino") non sono utilizzabili come PEC dell'impresa in quanto limitate esclusivamente alle comunicazioni tra privati cittadini e pubbliche amministrazioni e non anche a quelle tra privati;

  2. è necessario che l'indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi (vedasi lettera del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0053687 del 2 aprile 2013).

Infine, si fa presente che la PEC rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale, dunque è importante indicare una PEC valida ed essere assolutamente consapevoli che quella poi diventerà un indirizzo pubblico informatico dell'impresa al quale perverranno informazioni, atti e notifiche valide a tutti gli effetti di legge. La casella di posta elettronica certificata, infatti, è considerata il domicilio elettronico dell'impresa e dovrà essere attiva, rinnovata regolarmente nel tempo e costantemente presidiata.