Attività di Meccatronica

La legge 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato la legge 122/1992 concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, unificando le attività di meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova ed unica attività di meccatronica.

Per le imprese che intendono iniziare dal 05.01.2013 l'attività di autoriparazione la stessa si suddivide in tre sezioni:

  • a) meccatronica
  • b) carrozzeria
  • c) gommista

Pertanto, dal 5 gennaio 2013 non è più possibile dichiarare l'inizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l'inizio dell'attività di "meccatronica", dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccanica/motoristica che per l'elettrauto.

L'art. 3 della legge 224/2012 prevede le seguenti norme transitorie:
1. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
2. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 558/1999.
3. Il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale che abbia già compiuto  cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l'attività  fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Nuova S.C.I.A. Autoriparatori