Aziende speciali ed istituzioni degli enti locali: obbligo di iscrizione, e di deposito dei propri bilanci, al Registro delle Imprese o al REA

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (art.25, del decreto legge n.1/2012, convertito, con modificazioni, con la legge n. 27/2012), le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali si devono iscrivere al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA), e devono depositare i propri bilanci entro il termine del 31 maggio di ogni anno.

Con propria nota n. 096429 del 19 novembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che tali soggetti sono tenuti all'obbligo di iscrizione e di deposito del bilancio, già a partire dall'anno 2012 e comunicando allo stesso Ministero l'effettuato adempimento entro il 30 novembre 2012.

Si precisa che, sono escluse da tali obblighi le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

Si ricorda che le istanze di iscrizione/deposito nel registro imprese e nel REA, possono essere presentate esclusivamente con modalità telematica.