Diritto annuale 2013, con nota del Ministero dello sviluppo economico sono confermate le misure del diritto annuale.

Con nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 0261118 del 21.12.2012 sono riconfermate anche per il 2013 le misure del diritto annuale già fissate con il D.M. 21/04/2011 per il 2011 e rimaste invariate già per il 2012.

L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 prevede che il Ministero dello sviluppo economico ( di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze), determina, e solo in caso di variazioni significative, aggiorna - , sentite Unioncamere nazionale e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale - la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Non avendo rilevato alcuna variazione significativa, il Ministero ha ritenuto di non dover emanare alcun nuovo decreto, riconfermando anche per il 2013 gli importi e gli scaglioni di fatturato già previsti dal D.M. 21 aprile 2011.

IMPRESE GIA' ISCRITTE (misure fisse e misure transitorie)

Soggetti già iscritti al 1.01.2013 Impresa Unità locale
(1) l'importo deve essere arrotondato ad unità di € con modalità nota MSE n. 19230/2009
Imprese individuali iscritte in sezione speciale 88,00 17,60 (1)
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria 200,00 40,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95
110,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) 30,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola 200,00 40,00
Imprese con ragione di società semplice agricola (2) 100,00 20,00
Società di cui al comma 2 dell’art. 16 D.Lgs. n. 96/2001 200,00 40,00

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa da arrotondarsi ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009;

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

Fasce di fatturato ed aliquote

Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell'esercizio 2012 (per l'individuazione del dato del fatturato si veda il capitolo relativo agli importi sezione ordinaria della Guida diritto annuale 2012) la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato rimaste anch'esse invariate:

Scaglioni di fatturato
da euro a euro
Aliquote
0,00 100.000,00 200,00
(misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Le suddette imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali o sedi secondarie, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

Per le modalità di calcolo ed arrotondamento si rinvia sempre alla nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009, disponibile integralmente sul sito.

Nuove imprese (iscritte nel corso del 2013)

Per le imprese e/o le unità locali di nuova iscrizione il termine di pagamento resta quello già disposto dal decreto interministeriale 21.04.2011 e cioè contestualmente alla presentazione della domanda e/o denuncia di iscrizione o di annotazione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

Questi gli importi riconfermati:

Soggetti di nuova iscrizione Impresa Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali 88,00 18,00 (1)
Nuove imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali 200,00 40,00
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni 200,00 40,00
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria
40,00
Nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95
110,00
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero
110,00
Nuovi soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) 30,00 --
Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese 200,00 40,00
Nuove imprese con ragione di società semplice agricola (2)/nuove unità locali di dette imprese 100,00 20,00
Nuove società di cui al comma 2 dell’art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese 200,00 40,00

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa già arrotondato ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009. L'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 17,60000 (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) deve essere in realtà moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (con il medesimo protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e in ultimo all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico);

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Tel. 099–778.3150 / 099-778.3174 / 099-778.3129
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