Nuove tipologie di società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 è stato pubblicato il decreto 23 giugno 2012, n. 138 con il quale è stato approvato il modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e sono stati individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012.

Con la pubblicazione di questo decreto è entrata in vigore  pienamente la nuova normativa dettata dall'articolo 3, della legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato "Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata", che ha introdotto nel codice civile la "società a responsabilità limitata semplificata" (SRLS).

A decorrere dal 29 agosto 2012 potrà, pertanto, essere costituita, per atto pubblico e in conformità al modello standard approvato dal citato decreto, la nuova società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).

Queste le principali caratteristiche:

  • la società semplificata a responsabilità limitata (SSRL) può essere costituita da persone fisiche che non hanno compiuto 35 anni di età;
  • il capitale sociale, compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro, deve essere sottoscritto e versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
  • l'atto costitutivo dovrà essere redatto, per atto pubblico, in conformità del modello standard approvato con decreto ministeriale 23 giugno 2012;
  • gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci;
  • è fatto divieto di cessione delle quote a soggetti non aventi i requisiti di età e l'eventuale atto é conseguentemente nullo;
  • alle società semplificate a responsabilità limitata (SRLS) si dovranno applicare le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata (artt. 2462 - 2483 C.C.) ove non derogate dalla volontà delle parti;
  • l'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese è esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR)

L'art. 44 del decreto legge 22 giugno 2012  n. 83 (in Suppl. ord. n. 129 alla G.U. n. 147 del 26.6.2012) convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, in vigore dal 26 giugno 2012, ha introdotto la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR).

Le principali caratteristiche della SRLCR sono:

  • la società può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione;
  • il capitale sociale, compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro, deve essere sottoscritto e versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
  • l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono soggetti all'applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria nella misura ordinaria;
  • se previsto nell'atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci;

Salvo quanto previsto dall'articolo in questione, alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto si applicano le disposizioni delle SRL in quanto compatibili.

decreto 23 giugno 2012, n. 138

art. 3, comma 1, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

art. 44 dcreto-legge 22 giugno 2012, n. 83