Semplificazioni relative a registri di carico e scarico dei rifiuti e MUD per alcune tipologie di attività.

Il Decreto-Legge del 6/12/2011 n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge del 22/12/2011 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha emanato alcune disposizioni in materia di semplificazione della gestione dei rifiuti speciali per alcune attività.

Infatti al Titolo IV, Capo III, l'art. 40 comma 8 dispone che “... i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.”