Diritto annuale 2011, ecco la nota del Ministero dello Sviluppo Economico per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel R.E.A. a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Con nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 201046 del 30.12.2010 sono state anticipate, solo per i soggetti e le imprese di nuova iscrizione, le misure del pagamento del diritto annuale 2011 in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 in attesa della emanazione e pubblicazione del decreto interministeriale ancora in itinere.

A seguito della modifica dell’art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal comma 19 dell’art. 1 del decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 sono state infatti individuate, in via prudenziale e salvo conguaglio, le misure da applicare alle nuove imprese ed unità locali che si iscrivono nel registro delle imprese ed ai nuovi soggetti che si iscrivono al R.E.A. dal 1° gennaio 2011.

Il termine di pagamento per tutti questi soggetti è quello già disposto dal decreto interministeriale 22.12.2009 per l’anno 2010 e, cioè, contestualmente alla presentazione della domanda e/o denuncia di iscrizione al registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

Questi gli importi indicati nella nota del Ministero:

Soggetti di nuova iscrizione Impresa Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in sezione speciale € 88,00 € 18,00 (*)
Nuove imprese individuali iscritte in sezione ordinaria € 200,00 € 40,00
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni € 200,00 € 40,00
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria
€ 40,00
Nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95
€ 110,00
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero
€ 110,00
Nuovi soggetti iscritti al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) € 30,00
Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese € 200,00 € 40,00
Nuove imprese con ragione di società semplice agricola (**)/nuove unità locali di dette imprese € 100,00 € 20,00
Nuove società di cui al comma 2 dell’art. 16 D.Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese € 200,00 € 40,00

(*) importo arrotondato pari al 20% del diritto dovuto dall’impresa con arrotondamento ad unità di euro secondo la regola generale;

(**) la ragione di società semplice agricola si acquisisce con l’inizio dell’attività agricola che comporta l’attribuzione della sezione agricola, in aggiunta alla sezione delle società semplici.