Diritto annuale 2010, per chi non ha ancora provveduto al pagamento è possibile regolarizzare con il “ravvedimento operoso”Per tutte le imprese che non hanno ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2010 (salvo il caso di coloro che si avvarranno dello slittamento del termine di versamento previsto per i contribuenti cui si applicano gli studi di settore giusto D.P.C.M. 10.06.2010) si potrà regolarizzare l’omesso versamento del diritto annuale (ed anche il “tardivo”) con l’istituto del “ravvedimento operoso”.
Il ravvedimento operoso per il diritto annuale ha delle particolarità rispetto al ravvedimento per gli altri tributi.
Rispetto alla prassi operativa degli altri tributi queste le maggiori differenze:
il termine di 30 giorni o un anno dalla violazione (ravvedimento breve o lungo) si considera sempre dal termine ordinario di versamento (non si aggiunge quindi lo 0,40% per spostare il termine da cui far partire il ravvedimento operoso nel caso di imprese già iscritte al 1.01.2010) ; le percentuali del ravvedimento sono rispettivamente il 3,75% (ravvedimento breve) ed il 6% (ravvedimento lungo) in quanto la modifica dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/97 non si applica automaticamente al D.M. n. 54/2005 “Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell’art. 5-quater, comma 2, della Legge 21.02.2003, n. 27”; il versamento per il ravvedimento operoso deve essere fatto contestualmente per diritto (codice tributo 3850) sanzioni (codice tributo 3852) e interessi (codice tributo 3851) intendendo per contestuale il versamento eseguito nel medesimo giorno, con anno di riferimento per tutti e tre i tributi l’anno della violazionePer ogni ulteriore informazione al riguardo e per il foglio di calcolo aggiornato si invita a visitare l’apposita sezione Diritto annuale – Ravvedimento operoso.