Documenti d'identità e di riconoscimento rilasciati in Italia

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000, "sono equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".

Esempio
Sono validi i tesserini di riconoscimento rilasciati dai Ministeri; non sono validi i permessi e le carte di soggiorno con validità inferiore ai 5 anni, le tessere delle aziende di trasporto, tessere attestanti l'appartenenza a sindacati, partiti politici, associazioni o aziende.

Scadenza
In conformità al Decreto Legge nr. 112 del 25.06.2008 la scadenza delle carte d'identità emesse a partire dal 26.06.2003 è prorogata di diritto per altri 5 anni, anche se sul documento non è apposto il timbro di proroga.

I documenti rilasciati da stati esteri validi ai fini dell'identificazione della persona sono solamente

Aggiornata al 22.01.2010