FOGLIO INFORMATIVO

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TARANTO.

MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI (D.M. n.501/96)

  1. le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;

  2. la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31.12.2008;

  3. la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, sulla base di dati forniti secondo lo schema di cui all'allegato A al presente documento, con riferimento alla situazione al 31.12.2008, indicando la fonte da cui sono stati tratti.

Le organizzazioni devono conservare per 5 anni, cioè fino al successivo rinnovo del Consiglio camerale, i seguenti documenti:

Tali documenti devono essere messi a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Puglia e degli altri organi amministrativi competenti, anche su supporto informatico, in caso di contenzioso.

Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare all’assegnazione dei consiglieri in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all’interno del proprio settore, anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di cui alle precedenti lettere b) e c) in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo nell’ambito dell’ammontare complessivo delle imprese associate le piccole imprese.

In ogni caso l'impresa associata dovrà essere conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua (in più settori).

Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti nei tre anni precedenti la pubblicazione dell’avviso nella circoscrizione della Camera di commercio di Taranto, i dati e le notizie possono essere comunicate dal legale rappresentante dell'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale.

  1. informazioni documentate sulla loro natura e finalità;

  2. tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all’ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi ed all’attività svolta.

La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda esclusivamente gli iscritti dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione provinciale.

I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, e da questi sottoscritta con le modalità di cui agli artt.21 e 38 del D.P.R. n.445/2000.

La medesima forma dovrà essere osservata anche per la dichiarazione relativa al numero degli occupati, resa mediante l’allegato A.

Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il Commissario della Camera di commercio ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro il termine perentorio di 10 gg. dalla richiesta.

Il controllo sui documenti effettuato dalla Camera di commercio è limitato alla verifica di carattere formale in relazione alla sussistenza o meno delle prescrizioni regolamentari. Nessuna verifica, pertanto, è prevista sul merito dei dati e dei documenti presentati.

In ogni caso entro il 14.12.2009 (20 gg. a partire dal 24.11.2009) il Commissario della Camera di commercio fa pervenire al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti acquisiti, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore. A decorrere da tale data, quindi, la competenza della procedura passerà al Presidente della Giunta regionale, al quale occorrerà rivolgersi per l’eventuale accesso agli atti e/o il rilascio di copie di documenti.

In ogni caso, la Camera di commercio trasmetterà anche i dati per i quali sia stata richiesta la regolarizzazione e questa non sia avvenuta.

Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore ovvero due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei consiglieri presentando al Commissario della Camera di commercio, unitamente alla documentazione ed entro lo stesso termine per essa previsto, una dichiarazione di apparentamento.

La dichiarazione deve recare la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000.

La dichiarazione di apparentamento deve espressamente contenere l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio camerale.

In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie.