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DOMANDE DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE: NOVITA' A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2008

Il 1° luglio 2008 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27.06.2008 (G.U. del 2.07.2008, n. 153) che ha introdotto importanti novità in merito alle procedure di esame e di rilascio dei brevetti per invenzione industriale, modificando, altresì, le modalità di presentazione della relativa documentazione.
In particolare, a seguito di un Accordo stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio italiano Brevetti e Marchi - e l'Organizzazione europea dei brevetti, è stata affidata all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) la competenza della redazione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008 (art. 1, comma 1 e 2).
La ricerca di anteriorità riguarda le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali non è rivendicata la priorità ai sensi dell'art. 4 del Codice della proprietà industriale (art. 1, comma 3) e non riguarda, invece, le domande di brevetto per le quali risulti assolutamente evidente, già dal primo controllo ministeriale, l’assenza dei requisiti di validità (art. 1, comma 5).
Per le domande che saranno ritenute valide, l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi provvederà ad inviare all’Ufficio europeo dei brevetti la richiesta del rapporto di ricerca entro cinque mesi dalla data della domanda medesima e l’Ufficio europeo dei brevetti redigerà il rapporto di ricerca entro nove mesi dalla data della suddetta domanda (art. 1, comma 4).
Per le domande che saranno giudicate escluse, l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi provvederà ad informare prontamente e motivatamente il richiedente dell’esclusione della sua domanda di brevetto dalla ricerca. In tal caso, il richiedente potrà procedere secondo le modalità previste dall’art. 173, comma 7 del Codice della proprietà industriale.

Consulta la nuova guida per il deposito di domande di invenzione industriale


In vigore dal 1° luglio i nuovi diritti di segreteria camerali.

Entra in vigore dal 1° luglio 2008 il decreto del Ministero dello Sviluppo economico di approvazione dei nuovi diritti di segreteria camerali pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008.
Molte le modifiche apportate, sintetizzate nella tabella che segue:

Ufficio Brevetti e Marchi

  1. aumento ad € 4,00 per il rilascio di visure di deposito;

  1. introduzione di un nuovo diritto di segreteria pari ad € 2,00 per il rilascio di visura cumulativa marchi o brevetti;

  1. riduzione ad € 6,00 del diritto di segreteria per il rilascio di copie di atti da archivio ottico;

  1. introduzione di un nuovo diritto di segreteria pari ad € 1,00 per la richiesta di ricerca anagrafica non seguita da prospetto;

  1. introduzione di nuovi diritti di segreteria per le procedure inerenti le pratiche inviate da sportello telematico (consultare la tabella degli importi);

  1. introduzione di un nuovo diritto di segreteria pari ad € 0,45 per le visure di deposito effettuate da terminale remoto;

  1. introduzione di un nuovo diritto di segreteria pari ad € 0,30 per il rilascio di visura cumulativa marchi o brevetti effettuata da terminale remoto;

  1. introduzione di un nuovo diritto di segreteria pari ad € 0,85 per il rilascio di copie di atti da archivio ottico effettuate da terminale remoto;

  1. introduzione di un nuovo diritto di segreteria pari ad € 0,10 per la richiesta di ricerca anagrafica non seguita da prospetto effettuata da terminale remoto;

 
Per un maggiore approfondimento consulta il decreto.
 

Legge Finanziaria 2007: reintrodotte le tasse sui brevetti.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad oggi in attesa di emanazione ad un mese dalla data di entrata in vigore della legge 296 del 27 dicembre 2006 - Finanziaria 2007, è stata reintrodotta la tassazione sul deposito delle domande ed il mantenimento in vita di brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni o modelli nonché le relative imposte di bollo.
Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.
I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall’articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, saranno dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli.
In attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale, che stabilirà l’ammontare delle nuove tasse, in sede di deposito continuerà a non essere richiesto il pagamento di alcuna tassa o imposta, fatta salva la successiva integrazione che, su richiesta del competente Ministero, dovrà essere versata entro 90 gg. dall’emanazione.

Per qualunque informazione è possibile contattare l’Ufficio Brevetti e Marchi ai n.ri 099/7783048 – 3031 – 3039.

Deposito di brevetti e registrazione di marchi: i nuovi diritti di segreteria.

Con decreto ministeriale del 12 luglio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 27/07/2006, sono state apportate modificazioni alla tabella B allegata al decreto dirigenziale 29 luglio 2005, riguardante i diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio per il deposito delle domande di brevetto e marchio.
Ai sensi della nuova disposizione ministeriale, dunque, il nuovo importo per il deposito cartaceo di una domanda di brevetto o di registrazione di un marchio, in vigore già dal 26/07/2006, è pari ad € 40,00 anziché € 35,00 in assenza di richiesta di copia autenticata, e ad € 43,00 anziché € 38,00 in caso di richiesta di copia conforme all’originale.