Regolamento per la Definizione dei Criteri di Determinazione delle Sanzioni Amministrative Tributarie Applicabili nei Casi di Violazioni Relative al Diritto Annuale Dovuto alla Camera di Commercio adottato con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 e modificato con delibera n. 57 del 18.12.2006 entrata in vigore con decorrenza 01.01.2007.
la Camera di Commercio di TARANTO
VISTO l’articolo 2, comma 2 bis, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
VISTO l’articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come modificato dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000 ) e dall’articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) concernenti il finanziamento delle Camere di commercio;
VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
VISTO l’articolo 5-quater, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale stabilisce che con decreto del Ministero delle Attività produttive, emanato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità di applicazione dell’art. 44 della Legge 12.12.2002 n. 273, nel rispetto dei principi del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002 ;
VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 recante “Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27”;
VISTA la circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C del 20.06.2005;
ATTESA la necessità di dettare la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni relative al tardivo o omesso versamento del diritto annuale a favore della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di TARANTO
Adotta
Il seguente Regolamento:
Articolo 1
1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in materia di diritto annuale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Taranto (di seguito brevemente denominata “Camera di commercio”), nel rispetto dell’art. 18, comma 3, della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, delle disposizioni del Decreto legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54 nonché delle disposizioni del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.
Articolo 2
1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all’art. 8 del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito brevemente denominati “termini di scadenza”). I termini di scadenza si distinguono in :
1) termine ordinario: termine di versamento previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, o per le imprese e/o unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione entro il termine definito annualmente dal decreto ministeriale che fissa gli importi per l’anno di competenza;
2) termine prorogato: termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell’interesse corrispettivo vigente (0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi esclusivamente le imprese già iscritte al 1° gennaio dell’anno in corso.
2. Per tardivo si intende il versamento effettuato, per l’intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario senza il contestuale versamento – anche mediante l’istituto della compensazione - dell’interesse corrispettivo vigente.
3. Per omesso si intende, oltre al versamento non eseguito interamente, anche:
a) il versamento eseguito con un ritardo superiore a quello previsto al comma 2,
b) il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di scadenza indicati al comma 1;
c) il versamento effettuato solo in parte ma oltre i termini di scadenza indicati al comma 1.
Articolo 3
1. Non si considerano sanzionabili le violazioni di natura formale, quando l’errore (indicazione del codice fiscale, codice ente, codice tributo, anno di competenza sbagliati) non comporti accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.
2. Non si considera parimenti sanzionabile l’errato versamento dell’intero importo dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di scadenza.
3. Qualora la Camera di commercio accerti un versamento eseguito a camera di commercio incompetente per territorio effettuato oltre i termini di scadenza, o per importo inferiore al dovuto, procede a richiedere il riversamento alla Camera di commercio interessata e ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti dell’impresa .
4. Non si fa luogo alla contestazione, all’irrogazione o all’iscrizione a ruolo diretta, qualora l’ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a dieci euro e trentatrecentesimi (€ 10,33). Tale importo sarà automaticamente aggiornato ai valori definiti con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottati ai sensi dell’art. 17 comma 2 della legge 23.08.1988, n. 400.
Articolo 4
1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio, ancorché successivamente modificati, ovvero quando la violazione si traduca in una mera inadempienza formale senza alcun debito di imposta.
Articolo 5
1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario generale della Camera di commercio o dal vice Segretario generale competente per area.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono a loro volta individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare tale funzione.
Articolo 6
1. Il Segretario generale, o i suoi delegati, a seguito della valutazione operata dall’Ufficio del Registro delle Imprese, considera se avviare o meno il procedimento sanzionatorio per le annualità del diritto dovute a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione, ai sensi del DPR 247/2004 e successive modifiche ed integrazioni allorquando il costo della procedura di riscossione sia commisurabile all’importo da recuperare, in relazione alla effettiva possibilità di riscossione.
2. Analoga procedura trova applicazione per le annualità di diritto annuale dovute dall’avvio della procedura sino all’adozione del decreto di cancellazione per le società di capitali e cooperative, giusta quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Tali valutazioni formeranno cumulativamente oggetto di apposita determinazione del Segretario generale da comunicarsi al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi del DPR 247/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 7
1. Nella determinazione dell’ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle attività produttive.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell’importo dovuto.
3. Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
4. Nei casi di versamento effettuato solo in parte entro il termine di scadenza ordinario così come definito all’art. 2 comma 1 del presente Regolamento, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto e non versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui articoli 8, 9 e 10.
5. Nei casi di versamento effettuato solo in parte oltre il termine di scadenza ordinario ed entro il termine prorogato con contestuale pagamento dell’interesse corrispettivo vigente, si applica la sanzione del 30% sull’importo del diritto non versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
6. Negli ulteriori casi di versamento effettuato solo in parte, si applica la sanzione del 30% sull’intero importo del diritto dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10 limitatamente all’importo del diritto dovuto e non versato.
Articolo 8
1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio. La sanzione del 30% va incrementata, in proporzione al diritto non versato, fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:
Danno Finanziario per la CCIAA |
Gravità Violazione ex art. 4 comma 3 D. M .n. 54/2005 e art. 7 commi 1 e 2 D. Lgs. 472/97 |
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Fino a 100 euro |
0% |
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da 101 a 500 euro |
10% |
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da 501 a 1.000 euro |
20% |
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da 1.001 a 5.000 euro |
30% |
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da 5.001 a 20.000 euro |
40% |
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da 20.001 a 77.500 euro |
50% |
Articolo 9
1. La Camera di commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera ai fini della valutazione della personalità del trasgressore anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% é incrementata di una ulteriore percentuale calcolata sul diritto non versato come di seguito riportato:
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fino ad una violazione nei cinque anni precedenti |
+ 5% |
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da due violazioni nei cinque anni precedenti |
+ 15% |
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall’anno 2001.
Articolo 10
1. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40%:
a) qualora il trasgressore dimostri di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale – da comprovare in via documentale - che abbiano impedito il normale svolgimento dell’attività);
b) in caso di eventi di carattere straordinario e di particolare gravità ed entità verificatisi nel contesto economico provinciale, quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici, ovvero persistenti crisi di settore interessanti particolari categorie di operatori economici. La Giunta in tali casi ha facoltà di disporre con proprio provvedimento motivato e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori la temporanea riduzione della sanzione ad una pluralità di soggetti reputati disagiati.
Articolo 11
1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 è aumentata fino alla metà ( 50 %) nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 54/2005 (Ravvedimento operoso) secondo il seguente criterio:
a) + 15 % nel caso di una violazione compiuta nel triennio precedente;
b) + 30% nel caso di due violazioni compiute nel triennio precedente;
c) + 50% nel caso di tre o più violazioni compiute nel triennio precedente;
2. L’omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
Articolo 12
1. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all’articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, la Camera di commercio applica - per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse - alla sanzione base più elevata, tra quelle determinate per le singole annualità ai sensi dei precedenti articoli 7, 8, 9, 10 e 11, l’aumento dalla metà al triplo. La sanzione base così definita diventa sanzione unica.
2. La sanzione base più elevata viene aumentata in misura diversa, a seconda del numero delle violazioni compiute nel periodo oggetto di accertamento, secondo il seguente schema:
· in misura pari al 50 % se le violazioni riguardano due annualità,
· in misura pari al 100 % se le violazioni riguardano tre annualità,
· in misura pari al 200 % se le violazioni riguardano quattro annualità,
· in misura pari al 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità.
3. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
4. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
5. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.
1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
a) 3,75% (1/8 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento;
b) 6% (1/5 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati su tale diritto calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario sino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Nei casi di tardivo versamento il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestuale al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto e calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario sino a quello in cui il versamento è stato eseguito.
4. Se non vengono rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 3, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini di cui al comma 1. In tale ipotesi la Camera di commercio procede all’irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente Regolamento, secondo una delle modalità stabilite nel successivo art. 14, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi, quando gli stessi siano superiori all’importo definito dall’art. 3 comma 4 del presente Regolamento.
1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti modalità:
a) atto di contestazione di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
c) iscrizione “diretta” a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. La sanzione è irrogata, con una delle tre modalità di cui al comma 1, con l’indicazione dell’ eventuale importo dovuto a titolo di tributo e interessi da versare e notificata all’impresa e/o ai suoi legali rappresentanti secondo le vigenti disposizioni.
3. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3 e all’art. 17 comma 2 del DLgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nel caso di irrogazione della sanzione con una delle modalità di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente Regolamento trascorsi i termini per la proposizione del ricorso - di cui all’art. 18 del presente Regolamento – qualora il contribuente non abbia eseguito il versamento di quanto richiesto e non abbia presentato ricorso la Camera di commercio procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 46/99 e successive modifiche ed integrazioni o alla cartolarizzazione dei crediti vantati ai sensi dell’art. 76 della legge 21.11.2000, n. 342.
1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24 o in contanti allo sportello, salvo il caso di iscrizione a ruolo di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera c) e comma 4.
2. Gli interessi sono commisurati al diritto dovuto, calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario sino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna del ruolo al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, oppure alla data del pagamento in caso di irrogazione della sanzione tramite l’atto di contestazione o di accertamento e irrogazione previsti dall’art. 14 comma 1 lettere a) e b) del presente Regolamento.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell’atto notificato.
Articolo 16
1. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell’interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili, con possibilità di estinzione del debito in un’unica soluzione in ogni momento.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà e per importi minimi non inferiori a 1.000,00 euro. Tali condizioni devono essere dimostrate dal richiedente anche attraverso dichiarazione resa sotto la propria diretta responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In caso di iscrizione a ruolo in applicazione dell’art. 14 del presente Regolamento la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.
4. La Camera di commercio una volta in possesso della documentazione completa, necessaria per la valutazione e accettazione dell’istanza di rateazione, adotta apposita decisione, e comunica all'interessato, ed eventualmente al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, l’esito della richiesta precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura definita dall’art. 21 comma 1 del D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente fissata al 4%.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo, comprensivo degli interessi maturati, entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto detto termine la Camera di commercio provvede al recupero delle somme ancora dovute.
1. Il Segretario generale, il vice Segretario generale competente per area o loro delegati possono procedere, d’ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all’annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati. Il potere di autotutela è, tra l’altro, esercitato per i seguenti motivi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) doppia imposizione;
d) mancata attribuzione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera di commercio.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti sono motivate e ad esse sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l’annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di commercio.
4. La presentazione di istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. La Camera di commercio comunica al contribuente l’accoglimento, totale o parziale, o il rigetto dell’istanza di autotutela. In caso di annullamento totale o parziale dell’atto o della cartella analoga comunicazione viene effettuata nel caso di ruolo al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi competente e, in pendenza di contenzioso, alla competente Commissione Tributaria, per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
1. Il contribuente che ha ricevuto l’atto di contestazione di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto alternativamente:
a) presentare deduzioni difensive, le quali potranno essere accolte in tutto o in parte. In caso di non accoglimento viene emesso atto motivato di irrogazione delle sanzioni, avverso il quale è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso presso la competente Commissione Tributaria;
b) presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria avverso l’atto. In tale ipotesi, l’atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.
In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, quest’ultimo si considera atto di irrogazione, impugnabile nei successivi 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l’atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera c) oppure di cui al comma 4 del medesimo articolo può, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria. Nel caso di iscrizione diretta a ruolo non preceduta dalla notificazione di un atto di contestazione o di un atto contestuale di accertamento e irrogazione delle sanzioni nel ricorso possono essere eccepiti oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il contribuente può comunque presentare istanza alla Camera di commercio al fine di ottenerne l’eventuale annullamento totale o parziale in sede di autotutela. La presentazione di detta istanza, giusto quanto indicato nell’art. 17 del presente Regolamento, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria.
5. Il termine per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria è soggetto a sospensione nel periodo feriale (01 agosto – 15 settembre ) di cui all’articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
1. L’atto di contestazione ovvero l’atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente, a cura del Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, la cartella di pagamento emessa ai sensi del precedente art. 14 comma 1 lettera c).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica dell’atto di cui all’art. 14 comma 1 lettere a), b) e c). L’impugnazione dell’atto interrompe la prescrizione fino alla conclusione del giudizio.
4. La Camera di commercio, quando vi è fondato pericolo per la riscossione, iscrive a ruolo con ruoli straordinari ai sensi della vigente normativa.
Articolo 20
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano oltre che alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore della legge 12/12/2002 n. 273 anche alle violazioni commesse precedentemente all’entrata in vigore della suddetta legge, limitatamente agli anni 2001 e 2002, nel rispetto dell’art. 3, comma 3 del D.Lgs 472/97 e successive modifiche ed integrazioni. (favor rei).
2. Sono fatti salvi le annotazioni di regolarità, gli accertamenti, le sanzioni già definite e tutti gli atti compiuti dall’ufficio competente prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e delle successive modifiche.
3. In applicazione del principio del favor rei, le violazioni di cui all’art. 2 comma 3 del presente Regolamento, relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002, sono sanzionate nella misura del 10% del diritto annuale dovuto, applicando le maggiorazioni e riduzioni di cui agli artt. 8, 9, 10 nonché l’art. 12 del presente Regolamento.
4. Le disposizioni di cui al precedente articolo 11 “Incremento della sanzione per recidiva” non si applicano alle annualità anteriori all’entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Per le annualità relative agli anni 2001 e 2003 si considera “tardivo” ai fini sanzionatori il pagamento effettuato integralmente ma senza la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo dal 21 giugno al 31 ottobre di ciascuna annualità, relativamente alle imprese già iscritte al 1° gennaio delle predette annualità.
6. Per le annualità dal 2001 al 2005, quando il contribuente dimostri che il versamento effettuato, senza il contestuale pagamento dell’interesse corrispettivo vigente, è avvenuto utilizzando lo strumento della compensazione con altri crediti, lo stesso non si considera tardivo ai fini del presente Regolamento, ma regolare.
Articolo 21
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27/01/2005 n. 54 e nel Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006, ad eccezione delle successive modifiche ed integrazioni, che avranno decorrenza stabilita dal relativo provvedimento di approvazione.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di commercio di Taranto.