RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per tutte le violazioni compiute dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (4.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui all’art. 6 del suddetto decreto (art. 13 del Regolamento camerale) che prevede, per le violazioni non ancora constatate, la possibilità di accedere al ravvedimento operoso (così come già previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:

  • 1/8 del 30% (3,75%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento - c.d. ravvedimento breve -;

  • 1/5 del 30% (6%) se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamentoc.d. ravvedimento lungo.

Il termine da cui far partire il ravvedimento operoso è, quindi, il termine ordinario di versamento:

  • per le imprese già iscritte al 1 gennaio dell’anno di riferimento, questo termine, per la maggior parte dei soggetti, è il 16 giugno;

  • nel caso di imprese e/o unità locali e sedi secondarie di nuova iscrizione il termine ordinario é quello dei 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione, e di conseguenza il termine per il ravvedimento breve o lungo è di 30+30 o 30+365 gg dalla data di presentazione della domanda.

Le imprese potranno sanare la violazione relativa al diritto annuale tramite il ravvedimento operoso sulla base della tipologia di violazione:

  • versamenti tardivi: a fronte di un versamento tardivo già eseguito, il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo il versamento contestuale dell’interesse (calcolato dalla data di scadenza del termine ordinario alla data del versamento già eseguito) e della sanzione ridotta (3,75 o 6% a seconda se entro il termine per il “ravvedimento breve” o “ravvedimento lungo”);

  • versamenti omessi: il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo contestualmente il versamento dell’importo del diritto dovuto (senza lo 0,40% di interesse corrispettivo) + interessi + sanzione ridotta (3,75 o 6% a seconda se entro il termine per il “ravvedimento breve” o “ravvedimento lungo”).

IMPORTANTE:

Nel caso di versamenti parziali eseguiti oltre il termine ordinario di scadenza gli interessi si calcolano sull’importo già versato sino alla data del primo versamento eseguito e sul residuo diritto dovuto sino alla data del pagamento con ravvedimento, la sanzione si calcola sull’intero diritto dovuto (in quanto il versamento parziale oltre la scadenza si considera comunque omesso).

Nel caso di versamenti parziali eseguiti entro il termine ordinario di scadenza invece il calcolo degli interessi e della sanzione si esegue sul residuo importo ancora dovuto.

Due sono le condizioni per poter effettuare il ravvedimento :

    1. che al contribuente non sia già stata contestata da parte della Camera la violazione relativa all’annualità che si intende ravvedere (ad esempio il diritto annuale 2007) con una delle modalità previste dal regolamento, e cioè atto di contestazione, atto contestuale di accertamento e irrogazione della sanzione o iscrizione diretta a ruolo con notifica della relativa cartella;

    2. che venga eseguito contestualmente il pagamento del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), degli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta (rif. art. 6 comma 3 e 4 del D.M. n. 54/2005 e circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C).

    Per “versamento contestuale” si intende infatti il senso letterale del termine, e cioè versamento eseguito nel medesimo giorno e con unico modello F24 (procedura che si discosta dalla prassi operativa del Ministero dell’Economia e Finanze e quindi dei ravvedimenti previsti per altri tributi).

TERMINI E MODALITA’ RAVVEDIMENTO OPEROSO 2008

IMPORTANTE: I termini per il ravvedimento operoso breve o lungo si applicano dal termine ordinario di versamento; non è possibile pertanto spostare il termine per il ravvedimento aggiungendo al diritto dovuto lo 0,40% di interesse corrispettivo come accade per la prassi operativa dei ravvedimenti di altri tributi.

Per l’anno 2007, sono già scaduti tutti i termini di ravvedimento delle imprese già iscritte, mentre può essere ancora possibile il ravvedimento per le imprese di nuova iscrizione 2007 (nel termine di un anno e 30 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione)

TERMINI RAVVEDIMENTO ANNO 2008

Imprese già iscritte al 1.01.2008


Termine ordinario di versamento 16/06/2008

(imprese individuali, società di persone, società di capitali che per disposizioni di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 5° mese successivo alla chiusura dell’esercizio)

 


il ravvedimento breve va dal 17/06/2008 al 16/07/2008.

il ravvedimento lungo va dal 17/07/2007 al 16/06/2009.

 Imprese già iscritte al 1.01.2008

Termine ordinario di versamento 16/07/2008

(per società di capitali che per disposizione di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio)

 
il ravvedimento breve va dal 17/07/2007 al 18/08/2008.
(il 15/08/2008 è venerdì quindi il versamento va al primo giorno successivo non festivo)

il ravvedimento lungo va dal 19/08/2008 al 16/07/2009.

 

Imprese e/o unità locali iscritte

nel corso dell’anno 2008

 

ravvedimento breve nel periodo che va dal 31° al 60° giorno dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o di annotazione all’albo delle imprese artigiane;

ravvedimento lungo
nel periodo che va dal 61° giorno ad un anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o di annotazione all’albo delle imprese artigiane.

Si mette a disposizione un foglio di calcolo da utilizzare per velocizzare il calcolo degli importi dovuti (per le modalità di compilazione del modello F24 si rinvia all’apposito capitolo). Si precisa che per data di scadenza deve essere indicata l’esatta data di scadenza del versamento (ciò in quanto il conteggio dei giorni per gli interessi esclude automaticamente il giorno di partenza).

Si declina ogni responsabilità circa l’indicazione di importi e termini di scadenza non corretti.


COME SI VERSA

Per il versamento del ravvedimento operoso, come per il diritto, si utilizza il modello F24, indicando nella Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI:

  • codice ente la sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. “TA” per Taranto);

  • codice tributo i seguenti codici :

    1. 3850” l’importo del diritto annuale dovuto;

    2. 3851” gli interessi moratori al tasso legale di interesse (vedi prospetto degli interessi legali) con maturazione dal giorno di scadenza del termine ordinario di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto non versato o versato in ritardo secondo la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo x tasso legale annuo x n. giorni)/365;

    3. 3852” la sanzione pari al 3,75% (Ravvedimento breve) o al 6%, (Ravvedimento lungo) dell’importo del diritto annuale dovuto (importo indicato al cod. 3850).

IMPORTANTE: non è ammesso utilizzare i codici tributo 3851 e 3852 in compensazione giusta espressa indicazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003 (che ha istituito i suddetti codici);

  • anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo l’anno da indicare è l’anno di imposta cui si riferisce la violazione (per esempio omesso versamento 2007 anno riferimento 2007 per tutti e tre i codici) e non l’anno in cui si procede alla regolarizzazione.

(*) PROSPETTO INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal

al

Interesse legale

disposizione normativa

21.04.1942

15.12.1990

5%

 

16.12.1990

31.12.1996

10%

Legge 26 novembre 1990, n. 353

01.01.1997

31.12.1998

5%

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

01.01.1999

31.12.2000

2,5%

D.M. 10 dicembre 1998

01.01.2001

 31.12.2001

3,5%

D.M. 11 dicembre 2000

01.01.2002

31.12.2003

3%

D.M. 11 dicembre 2001

01.01.2004

31.12.2007 

2,5%

D.M. 1 dicembre 2003

01.01.2008


3,0%

D.M. 12 dicembre 2007