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RAVVEDIMENTO
OPEROSO
Per
tutte le violazioni compiute dopo l’entrata in vigore del D.M. n.
54/2005 (4.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui
all’art. 6 del suddetto decreto (art. 13 del Regolamento camerale)
che prevede, per le
violazioni non ancora constatate,
la possibilità di accedere al ravvedimento
operoso (così come
già previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e succ.
modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione
ridotta:
-
1/8 del 30% (3,75%) se il pagamento viene
eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario
di versamento - c.d. ravvedimento breve -;
-
1/5 del 30% (6%) se il versamento viene
eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di
versamento – c.d. ravvedimento lungo.
Il termine da cui
far partire il ravvedimento operoso è, quindi, il termine
ordinario di versamento:
-
per
le imprese già iscritte al 1 gennaio dell’anno di riferimento,
questo termine, per la maggior parte dei soggetti, è il
16 giugno;
-
nel
caso di imprese e/o unità locali e sedi secondarie di nuova
iscrizione il termine ordinario é quello dei 30
giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione,
e di conseguenza il termine per il ravvedimento breve o lungo è
di 30+30 o 30+365 gg dalla data di presentazione della domanda.
Le imprese potranno
sanare la violazione relativa al diritto annuale tramite il ravvedimento
operoso sulla base della tipologia di violazione:
-
versamenti tardivi: a fronte di un versamento
tardivo già eseguito, il ravvedimento prevede la possibilità
di sanare la violazione eseguendo il versamento contestuale
dell’interesse (calcolato dalla data di scadenza del termine
ordinario alla data del versamento già eseguito) e della
sanzione ridotta (3,75 o 6% a seconda se entro il termine per il
“ravvedimento breve” o “ravvedimento lungo”);
-
versamenti omessi: il ravvedimento prevede
la possibilità di sanare la violazione eseguendo contestualmente
il versamento dell’importo del diritto dovuto (senza lo 0,40%
di interesse corrispettivo) + interessi + sanzione ridotta (3,75
o 6% a seconda se entro il termine per il “ravvedimento breve”
o “ravvedimento lungo”).
IMPORTANTE:
Nel
caso di versamenti parziali
eseguiti oltre il termine ordinario di scadenza
gli interessi
si calcolano sull’importo già versato sino alla data del
primo versamento eseguito e sul residuo diritto dovuto sino alla data
del pagamento con ravvedimento, la sanzione
si calcola sull’intero diritto dovuto (in quanto il versamento
parziale oltre la scadenza si considera comunque omesso).
Nel
caso di versamenti parziali
eseguiti entro il termine ordinario di scadenza invece
il calcolo degli interessi e della sanzione si esegue sul residuo
importo ancora dovuto.
Due sono le condizioni per poter effettuare il ravvedimento :
-
che al contribuente non sia già stata contestata da parte
della Camera la violazione relativa all’annualità
che si intende ravvedere (ad esempio il diritto annuale 2007) con una delle modalità
previste dal regolamento, e cioè atto di contestazione,
atto contestuale di accertamento e irrogazione della sanzione
o iscrizione diretta a ruolo con notifica della relativa cartella;
-
che venga eseguito contestualmente il pagamento
del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore),
degli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse
con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta (rif. art.
6 comma 3 e 4 del D.M. n. 54/2005 e circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C).
Per
“versamento
contestuale”
si intende infatti il senso letterale del termine, e cioè versamento
eseguito nel medesimo giorno e con unico modello F24 (procedura che
si discosta dalla prassi operativa del Ministero dell’Economia
e Finanze e quindi dei ravvedimenti previsti per altri tributi).
TERMINI E MODALITA’
RAVVEDIMENTO OPEROSO 2008
IMPORTANTE:
I termini per il ravvedimento
operoso breve o lungo si applicano dal termine ordinario di
versamento; non è possibile pertanto spostare il
termine per il ravvedimento aggiungendo al diritto dovuto lo 0,40% di
interesse corrispettivo come accade per la prassi operativa dei ravvedimenti
di altri tributi.
Per l’anno 2007, sono già scaduti
tutti i termini di ravvedimento delle imprese già iscritte, mentre
può essere ancora possibile il ravvedimento per le imprese di
nuova iscrizione 2007 (nel termine di un anno e 30 gg dalla presentazione
della domanda di iscrizione)
TERMINI RAVVEDIMENTO ANNO 2008
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Imprese
già iscritte al 1.01.2008
Termine ordinario di versamento
16/06/2008
(imprese individuali, società di persone,
società di capitali che per disposizioni di legge approvano
il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 5°
mese successivo alla chiusura dell’esercizio)
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il ravvedimento
breve va dal 17/06/2008 al 16/07/2008.
il
ravvedimento lungo va dal 17/07/2007 al 16/06/2009.
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Imprese
già iscritte al 1.01.2008 Termine
ordinario di versamento 16/07/2008
(per società di
capitali che per
disposizione di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto
approvarlo, entro il 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio)
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il ravvedimento
breve va dal 17/07/2007 al 18/08/2008.
(il 15/08/2008 è venerdì quindi il versamento
va al primo giorno successivo non festivo)
il ravvedimento lungo va
dal 19/08/2008 al 16/07/2009.
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Imprese
e/o unità locali iscritte
nel corso dell’anno 2008
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ravvedimento
breve nel periodo che va dal
31° al 60° giorno dalla data di presentazione o spedizione
della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o di
annotazione all’albo delle imprese artigiane;
ravvedimento lungo nel periodo che va dal 61° giorno ad un anno e 30 giorni
dalla data di presentazione o spedizione della domanda di
iscrizione al Registro delle Imprese o di annotazione all’albo
delle imprese artigiane.
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Si mette a disposizione un foglio di calcolo
da utilizzare per velocizzare il calcolo degli
importi dovuti (per le modalità di compilazione del modello F24
si rinvia all’apposito capitolo). Si precisa che per data di scadenza
deve essere indicata l’esatta data di scadenza del versamento
(ciò in quanto il conteggio dei giorni per gli interessi esclude
automaticamente il giorno di partenza).
Si
declina ogni responsabilità circa l’indicazione di importi e
termini di scadenza non corretti.
COME
SI VERSA
Per il versamento del ravvedimento operoso, come per
il diritto, si utilizza il modello F24, indicando nella Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI:
-
codice
ente la sigla della provincia a
cui è dovuto il versamento (es. “TA”
per Taranto);
-
codice
tributo i seguenti codici :
-
“3850” l’importo del diritto
annuale dovuto;
-
“3851” gli interessi moratori al tasso
legale di interesse (vedi prospetto
degli interessi legali) con maturazione dal giorno di scadenza del termine ordinario
di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento,
commisurati al diritto non versato o versato in ritardo secondo
la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo
x tasso legale annuo x n. giorni)/365;
-
“3852” la sanzione pari al 3,75% (Ravvedimento
breve) o al
6%, (Ravvedimento lungo)
dell’importo del diritto annuale dovuto (importo indicato
al cod. 3850).
IMPORTANTE: non è ammesso utilizzare i codici
tributo 3851 e 3852 in compensazione giusta espressa indicazione
della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E
del 23.05.2003 (che ha istituito i suddetti codici);
-
anno
di riferimento per tutti e tre i codici tributo l’anno da indicare è
l’anno di imposta cui si riferisce la violazione (per esempio omesso
versamento 2007 anno riferimento 2007 per tutti e tre i codici) e non
l’anno in cui si procede alla regolarizzazione.
(*) PROSPETTO INTERESSI
LEGALI
(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)
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dal
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al
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Interesse
legale
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disposizione
normativa
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21.04.1942
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15.12.1990
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5%
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16.12.1990
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31.12.1996
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10%
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Legge 26
novembre 1990, n. 353
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01.01.1997
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31.12.1998
|
5%
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Legge 23
dicembre 1996, n. 662
|
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01.01.1999
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31.12.2000
|
2,5%
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D.M. 10
dicembre 1998
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01.01.2001
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31.12.2001
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3,5%
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D.M. 11
dicembre 2000
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01.01.2002
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31.12.2003
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3%
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D.M. 11
dicembre 2001
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01.01.2004
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31.12.2007
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2,5%
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D.M. 1 dicembre
2003
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01.01.2008
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3,0%
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D.M. 12
dicembre 2007
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