STATUTO
DISPOSIZIONI
GENERALI
1.
Autonomia statutaria e potestà regolamentare
1.
2. In attuazione dell’art.1
comma 6 della legge 16 giugno 1998, n.191 essa esplica la potestà regolamentare.
3.
1. La sede principale della Camera di commercio
è in Taranto.
2. Ai fini dell’attuazione del decentramento dei servizi sul territorio,
1.
2. Per i provvedimenti camerali di maggiore rilevanza
1.
Logo e sigillo
1. Il logo della Camera di commercio – ricavato
da un’antica moneta della Magna Grecia per sottolineare
sia il valore storico del ruolo di Taranto, sia la sua antica vocazione alla
propulsione economica – è costituito da un’immagine grafica nera raffigurante i
due Dioscuri a cavallo, con un tratteggio sottostante
di colore azzurro.
2. Il sigillo riproduce la medesima immagine
racchiusa in una circonferenza recante, lungo i bordi, la dicitura “Camera di
commercio industria artigianato e agricoltura Taranto”.
1. Nell’ambito della propria autonomia
2. Per l’espletamento dei compiti istituzionali
a)
Pubblicità,
certificazione e funzioni giuridico-amministrative.
b) Regolamentazione e tutela del mercato.
Presso
- diffondere l’idea e l’uso dell’arbitrato, studiare i
problemi pratici, tecnici e teorici dell’arbitrato, dell’arbitraggio, della
conciliazione e della perizia contrattuale;
- organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia
contrattuale nelle controversie di natura nazionale ed internazionale tra
soggetti privati e tra privati e pubblici; provvedere, attraverso la propria
organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
- organizzare e promuovere convegni, incontri, tavole
rotonde, istituire commissioni di studio, instaurare rapporti e accordi con
organismi arbitrali e con enti pubblici, aziende speciali, organizzazioni ed
associazioni con analoghi interessi per promuovere idonee iniziative intese a
studiare, diffondere ed utilizzare l’arbitrato come metodo di risoluzione delle
controversie;
- istituire sezioni o Camere arbitrali specializzate
composte dai rappresentanti dei relativi settori economici e professionali;
- predisporre clausole compromissorie – tipo per arbitrati
nazionali ed internazionali; contribuire, altresì, a predisporre e promuovere i
contratti tipo di cui all’art.2 , comma 1°, lettera
b) della legge 580/93 contenenti clausole compromissorie;
- organizzare ogni altro servizio utile al raggiungimento
degli scopi istituzionali.
-
predisporre e
promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- promuovere forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti;
- costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti
contro l’economia pubblica,
l’industria ed il commercio;
-
promuovere
l’azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell’art.2601 del codice civile.
c) Promozione economica, supporto e servizi al
sistema delle imprese.
Per l’espletamento delle funzioni in materia
d) Sussidiarietà.
e)
Funzione
consultiva e propositiva.
Attività
1.
2. Per le modalità di funzionamento degli
organismi previsti dalla legge operanti presso
Relazioni con il sistema camerale
1.
2.
- il valore ed il rapporto di associazione con
l’Unione regionale delle Camere di commercio di Puglia, di cui è componente ai
sensi dell’art.6 della legge n.580/93;
- la necessità di integrazione tra le Camere di
commercio circa le modalità organizzative ed operative connesse all’istituzione
del Registro delle imprese ai sensi dell’art.8 della
legge n.580/93, attraverso la partecipazione alla
rete informatica nazionale ed europea.
3.
Cooperazione
1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali,
ORGANI
STATUTARI
Organi
1. Sono organi della Camera di commercio:
a)
il Consiglio;
b)
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei
revisori dei conti.
2.
Natura e funzioni del Consiglio
1.
Il
Consiglio è l’organo primario di governo della Camera di
commercio. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.
2.
Quale
sintesi istituzionale dei vari interessi in esso
rappresentati, è l’organo politico che esprime la volontà della Camera di
commercio tramite le deliberazioni.
3.
Il suo
funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
In particolare il Consiglio espleta le seguenti funzioni:
a)
predispone e
delibera lo statuto e le relative modifiche;
b)
elegge tra i suoi
componenti, con distinte votazioni, il Presidente e
c)
nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti,
ai sensi dell’art.17 della legge n.580/93
e della normativa di riferimento vigente;
d)
determina gli
indirizzi generali dell’attività della Camera di commercio;
e)
programma
l’attività della Camera di commercio attraverso la predisposizione di programmi
pluriennali e di loro modificazioni o integrazioni;
f)
delibera il
bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
g)
verifica la
rispondenza dei risultati dell’attività della Giunta agli indirizzi generali
impartiti;
h)
delibera gli
emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio in base ai
criteri determinati in attuazione dell’art.11,
lettera e) della legge n. 580/93 e della normativa di riferimento vigente;
i)
adotta i
regolamenti per la disciplina delle attività della Camera di commercio ai sensi
dell’art.2 del presente statuto;
j)
adempie ad ogni
altra funzione prevista dalla legge.
Composizione del Consiglio
1. Il numero dei componenti
del Consiglio e la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche
economiche della circoscrizione provinciale sono determinati ai sensi dell’art.10 della legge n.580/93.
2. Ai fini della procedura per la costituzione
del Consiglio, del calcolo per la determinazione del numero dei suoi componenti e per la ripartizione degli stessi in ragione di
ciascun settore economico, si fa rinvio alle norme di attuazione dell’art.12, commi 1 e 2 della legge n.580/93 ed alla normativa di riferimento
vigente.
Nomina del Consiglio
1. I componenti del
Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese
appartenenti ai settori di cui all’art.10 comma 2
della legge n. 580/93 nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ai
sensi dell’art.10 comma 6 della legge n. 580/93.
2. Il Presidente della Giunta regionale nomina
con decreto i componenti e stabilisce la data
dell’insediamento del Consiglio, ponendo all’ordine del giorno la nomina del
Presidente da effettuare ai sensi dell’art.16 della
legge n. 580/93.
3. La seduta di insediamento
e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono
presiedute dal componente più anziano d’età.
Requisiti per la nomina, cause ostative,
decadenza e dimissioni dei consiglieri
1. I requisiti e le cause ostative alla nomina a
consigliere camerale sono stabiliti dall’art.13 della
legge n. 580/93 e successive modificazioni.
2. La perdita dei requisiti comporta la
decadenza dalla carica di consigliere.In caso di
decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il Presidente della Camera di
commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che
provvede con decreto, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla nomina del
successore sulla base delle indicazioni dell’organizzazione imprenditoriale,
sindacale e dell’associazione dei consumatori che aveva
designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto.
3. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono alla scadenza del quinquennio di validità
del Consiglio.
Autonomia dei consiglieri
1. I consiglieri non possono essere in nessun
caso revocati dalle associazioni che li hanno designati.
2. Essi esercitano le loro funzioni con piena
libertà d’espressione e di voto, nell’interesse generale del sistema delle
imprese, del mercato e dell’economia provinciale, senza alcun vincolo con
l’associazione che li ha designati.
Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in
due sessioni, entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento, per
l'approvazione del conto consuntivo e per l’approvazione del bilancio
preventivo.
2. Si riunisce in via straordinaria
quando lo richiedono il Presidente o
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti. Non sono
ammesse deleghe. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche salvo diversa
disposizione del Presidente per gravi motivi.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a
maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti,
prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti,
la proposta si intende respinta.
5. Il funzionamento del Consiglio, per ogni
aspetto non stabilito dalla legge, è disciplinato da apposito
regolamento, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle
sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario generale,
alla possibilità di ammissione ai soggetti esterni al Consiglio e, comunque, ad
ogni altro aspetto del suo funzionamento.
Commissioni consiliari
1. In relazione all’esercizio delle proprie competenze ai sensi
della legge n. 580/93 il Consiglio può individuare ed istituire al proprio
interno commissioni – secondo le modalità previste dal presente statuto e dal
regolamento – per procedere all’approfondimento di specifiche questioni e per
riferire su di esse.
2. Le commissioni consiliari sono composte da membri del Consiglio, eventualmente coordinate da un
membro della Giunta camerale.
3. A far parte di tali commissioni possono
essere chiamati degli esperti.
4. Le commissioni sono prive di poteri
deliberativi, hanno carattere consultivo non vincolante e cessano alla
conclusione del mandato loro affidato.
Diritti dei consiglieri
1. Ciascun consigliere, secondo procedure e
modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l’effettivo
esercizio, ha diritto di:
a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza
del Consiglio;
b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
d) ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti
della Camera di commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o
collegate, copie di atti, documenti e informazioni qualora siano utili e
pertinenti all’espletamento del proprio
mandato.
2. A ciascun consigliere è attribuito un gettone
di presenza per la partecipazione alla riunione del Consiglio, nella misura
fissata dal Consiglio medesimo in base ai criteri determinati in attuazione
dell'art.11 lettera e) della legge n. 580/93 e di altra normativa di riferimento vigente.
Doveri dei consiglieri
1. I consiglieri sono tenuti al segreto su dati
e notizie nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri esplicano
le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità.
3. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto
nei casi di incompatibilità e deve allontanarsi dalla
seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale.
Durata
1. Il Consiglio dura in carica cinque anni,
fatte salve diverse circostanze stabilite dalla legge.
Scioglimento del Consiglio
1. Il Consiglio è sciolto con decreto del
Presidente della Giunta regionale nei casi e secondo le procedure previste
dall’art.5 della legge n. 580/93.
2. Il Ministero delle attività produttive può
procedere allo scioglimento del consiglio per gravi motivi di
ordine pubblico, ai della normativa di riferimento vigente.
Natura e ruolo della Giunta
1.
Composizione della Giunta
1.
Elezione della Giunta
1. L’elezione della Giunta avviene a scrutinio
segreto secondo le modalità determinate ai sensi dell’art.14
della legge n.580/93 e della normativa di riferimento
vigente.
Funzioni della Giunta
1.
2.
a) predispone per l’approvazione del Consiglio il
programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali;
b) predispone per l’approvazione del Consiglio il bilancio
preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
c) elabora piani e progetti in attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio. Stabilisce le direttive
generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
d) verifica la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
e) delibera sulla partecipazione della Camera di
commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi
speciali e sulla costituzione di aziende speciali;
f) delibera l’istituzione di sedi distaccate nel Comune
capoluogo e in altri comuni della circoscrizione provinciale;
g) nomina o designa i rappresentanti nei vari
organismi esterni.
3.
4. Nell’esercizio delle proprie finalità
istituzionali, per il conseguimento degli scopi, degli obiettivi e dei
programmi e progetti di attività,