STATUTO

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I – PRINCIPI

 

Articolo1

 

Natura

 

1.      La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, nel seguito denominata semplicemente “Camera di commercio”, è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico – che nell’ambito della circoscrizione territoriale provinciale – svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del dettato del presente statuto.

 

 

Articolo 2

 

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

 

1.      La Camera di commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che esplica nell’ambito delle leggi vigenti.

2.      In attuazione dell’art.1 comma 6 della legge 16 giugno 1998, n.191 essa esplica la potestà regolamentare.

3.      La Camera di commercio assicura, altresì, la raccolta e la pubblicazione degli usi e delle consuetudine provinciali.

 

 

Articolo 3

 

Sede

 

1.      La sede principale della Camera di commercio è in Taranto.

2.      Ai fini dell’attuazione del decentramento dei servizi sul territorio, la Camera di commercio si avvale di sedi distaccate.

 

 

Articolo 4

 

Pubblicità

 

1.      La Camera di commercio ha, presso la sede centrale, l’Albo camerale per la pubblicazione dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, degli atti, degli avvisi, dei documenti e delle comunicazioni. Il Segretario generale, o un suo delegato, sono responsabili della pubblicazione.

2.      Per i provvedimenti camerali di maggiore rilevanza la Camera di commercio può istituire un bollettino periodico.

 

 

Articolo 5

 
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

 

1.      La Camera di commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni e secondo le modalità fissate dall’apposito regolamento.

 

 

Articolo 6

 

Logo e sigillo

 

1.      Il logo della Camera di commercio – ricavato da un’antica moneta della Magna Grecia per sottolineare sia il valore storico del ruolo di Taranto, sia la sua antica vocazione alla propulsione economica – è costituito da un’immagine grafica nera raffigurante i due Dioscuri a cavallo, con un tratteggio sottostante di colore azzurro.

2.      Il sigillo riproduce la medesima immagine racchiusa in una circonferenza recante, lungo i bordi, la dicitura “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Taranto”.

 

 

CAPO II – FUNZIONI

 

Articolo 7

 

Funzioni e competenze

 

1.      Nell’ambito della propria autonomia la Camera di commercio svolge, nel territorio provinciale, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell’imprenditoria locale, nonché, fatte salve le riserve di cui all’art.2, comma 1 della legge 29.12.1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 580/93), funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.

2.      Per l’espletamento dei compiti istituzionali la Camera di commercio ha competenza nei seguenti settori:

a)      Pubblicità, certificazione e funzioni giuridico-amministrative.

La Camera di commercio provvede alla raccolta ed alla divulgazione di dati; all’accertamento di requisiti richiesti da norme giuridiche; alla gestione dell’Ufficio del Registro delle imprese; alla gestione di albi, ruoli ed elenchi, al rilascio di certificati, autorizzazioni e licenze; al deposito di marchi. Espleta le funzioni di polizia, di controllo e sanzionatorie.

b)      Regolamentazione e tutela del mercato.

Presso la Camera di commercio opera la “Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Taranto”. Essa persegue le seguenti finalità:

-     diffondere l’idea e l’uso dell’arbitrato, studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell’arbitrato, dell’arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale;

-     organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie di natura nazionale ed internazionale tra soggetti privati e tra privati e pubblici; provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;

-     organizzare e promuovere convegni, incontri, tavole rotonde, istituire commissioni di studio, instaurare rapporti e accordi con organismi arbitrali e con enti pubblici, aziende speciali, organizzazioni ed associazioni con analoghi interessi per promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie;

-     istituire sezioni o Camere arbitrali specializzate composte dai rappresentanti dei relativi settori economici e professionali;

-     predisporre clausole compromissorie – tipo per arbitrati nazionali ed internazionali; contribuire, altresì, a predisporre e promuovere i contratti tipo di cui all’art.2 , comma 1°, lettera b) della legge 580/93 contenenti clausole compromissorie;

-     organizzare ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

La Camera di commercio, inoltre, è impegnata a:

-     predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

-     promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

-     costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica,       l’industria ed il commercio;

-     promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell’art.2601 del codice civile.

c)      Promozione economica, supporto e servizi al sistema delle imprese.

Per l’espletamento delle funzioni in materia la Camera di commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati ad organismi anche associativi, ed enti, a consorzi e a società, in conformità a quanto previsto dall’art.2 della legge n.580/93.

La Camera di commercio può costituire aziende speciali operanti secondo le norme di diritto privato per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell’economia.

La Camera di commercio, anche in collaborazione con l’Unione regionale o con l’Unione italiana delle Camere di commercio, può partecipare agli accordi di programma ai sensi dell’art.34 del d. lgs. 18.8.2000, n.267. Essa può stipulare contratti,  convenzioni, protocolli d’intesa e partecipare ai patti territoriali e agli altri strumenti di programmazione negoziata.

d)      Sussidiarietà.

La Camera di commercio svolge le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalle Regioni o da altre Pubbliche amministrazioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali. Quale ente funzionale, essa svolge anche funzioni ad essa decentrate dallo Stato o dalle Regioni.

e)      Funzione consultiva e propositiva.

La Camera di commercio può formulare proposte e pareri alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni ed agli Enti locali sulle questioni ritenute importanti per l'economia del territorio di competenza.

 

 

Articolo 8

 

Attività

 

1.      La Camera di commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e pubblicità.

2.      Per le modalità di funzionamento degli organismi previsti dalla legge operanti presso la Camera di commercio, si fa rinvio al dettato delle specifiche norme giuridiche vigenti in materia. In mancanza, si rinvia alla disciplina determinata con i regolamenti camerali adottati allo scopo.

 

 

CAPO III – RELAZIONI E COOPERAZIONE

 

Articolo 9

 

Relazioni con il sistema camerale

 

1.      La Camera di commercio aderisce al sistema camerale e, in qualità di componente dell’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ne sostiene l’attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi dell’art.7 della legge n.580/93 e dello statuto della predetta Unione.

2.      La Camera di commercio, come parte del sistema camerale, riconosce:

-       il valore ed il rapporto di associazione con l’Unione regionale delle Camere di commercio di Puglia, di cui è componente ai sensi dell’art.6 della legge n.580/93;

-       la necessità di integrazione tra le Camere di commercio circa le modalità organizzative ed operative connesse all’istituzione del Registro delle imprese ai sensi dell’art.8 della legge n.580/93, attraverso la partecipazione alla rete informatica nazionale ed europea.

3.      La Camera di commercio può proporre l’accorpamento delle circoscrizioni territoriali con altre Camere di commercio ai sensi e con le modalità previste dall’art.1, comma 3 della legge n.580/93. Può, altresì, definire intese, accordi, convenzioni con altre Camere di commercio per il perseguimento di fini istituzionali o per l’esercizio in comune di attività a carattere tecnico-operativo.

 

 

Articolo 10

 

Cooperazione

 

1.      Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Camera di commercio ispira la propria attività ai principi di collaborazione e di cooperazione con la Comunità Economica Europea; con lo Stato; con la Regione; con la Provincia; con i Comuni; con gli altri Enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici o privati, che hanno poteri di intervento nell’economia locale; con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.

 

TITOLO II

 

ORGANI STATUTARI

 

CAPO I – ELENCO

 

Articolo 11

 

Organi

 

1.      Sono organi della Camera di commercio:

a)               il Consiglio;

b)               la Giunta;

c)               il Presidente;

d)               il Collegio dei revisori dei conti.

2.      La Regione Puglia esercita il controllo sugli organi camerali nei limiti e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

 

 

CAPO II – IL CONSIGLIO

 

Articolo 12

 

Natura e funzioni del Consiglio

 

1.      Il Consiglio è l’organo primario di governo della Camera di commercio. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

2.      Quale sintesi istituzionale dei vari interessi in esso rappresentati, è l’organo politico che esprime la volontà della Camera di commercio tramite le deliberazioni.

3.      Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

In particolare il Consiglio espleta le seguenti funzioni:

a)      predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;

b)      elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;

c)      nomina  i membri del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’art.17 della legge n.580/93 e della normativa di riferimento vigente;

d)      determina gli indirizzi generali dell’attività della Camera di commercio;

e)      programma l’attività della Camera di commercio attraverso la predisposizione di programmi pluriennali e di loro modificazioni o integrazioni;

f)        delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

g)      verifica la rispondenza dei risultati dell’attività della Giunta agli indirizzi generali impartiti;

h)      delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio in base ai criteri determinati in attuazione dell’art.11, lettera e) della legge n. 580/93 e della normativa di riferimento vigente;

i)        adotta i regolamenti per la disciplina delle attività della Camera di commercio ai sensi dell’art.2 del presente statuto;

j)        adempie ad ogni altra funzione prevista dalla legge.

 

Articolo 13

 

Composizione del Consiglio

 

1.      Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale sono determinati ai sensi dell’art.10 della legge n.580/93.

2.      Ai fini della procedura per la costituzione del Consiglio, del calcolo per la determinazione del numero dei suoi componenti e per la ripartizione degli stessi in ragione di ciascun settore economico, si fa rinvio alle norme di attuazione dell’art.12, commi 1 e 2 della legge n.580/93 ed alla normativa di riferimento vigente.

 

Articolo 14

 

Nomina del Consiglio

 

1.      I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’art.10 comma 2 della legge n. 580/93 nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ai sensi dell’art.10 comma 6 della legge n. 580/93.

2.      Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i componenti e stabilisce la data dell’insediamento del Consiglio, ponendo all’ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuare ai sensi dell’art.16 della legge n. 580/93.

3.      La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d’età.

 

 

Articolo 15

 

Requisiti per la nomina, cause ostative, decadenza e dimissioni dei consiglieri

 

1.      I requisiti e le cause ostative alla nomina a consigliere camerale sono stabiliti dall’art.13 della legge n. 580/93 e successive modificazioni.

2.      La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica di consigliere.In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il Presidente della Camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che provvede con decreto, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla nomina del successore sulla base delle indicazioni dell’organizzazione imprenditoriale, sindacale e dell’associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto.

3.      I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono alla scadenza del quinquennio di validità del Consiglio.

 

Articolo 16

 

Autonomia dei consiglieri

 

1.      I consiglieri non possono essere in nessun caso revocati dalle associazioni che li hanno designati.

2.      Essi esercitano le loro funzioni con piena libertà d’espressione e di voto, nell’interesse generale del sistema delle imprese, del mercato e dell’economia provinciale, senza alcun vincolo con l’associazione che li ha designati.

 

 

Articolo 17

 

Funzionamento del Consiglio

 

1.      Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento, per l'approvazione del conto consuntivo e per l’approvazione del bilancio preventivo.

2.      Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3.      Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche salvo diversa disposizione del Presidente per gravi motivi.

4.      Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti, la proposta si intende respinta.

5.      Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non stabilito dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario generale, alla possibilità di ammissione ai soggetti esterni al Consiglio e, comunque, ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.

 

 

Articolo 18

 

Commissioni consiliari

 

1.      In relazione all’esercizio delle proprie competenze ai sensi della legge n. 580/93 il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno commissioni – secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento – per procedere all’approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.

2.      Le commissioni consiliari sono composte da membri del Consiglio, eventualmente coordinate da un membro della Giunta camerale.

3.      A far parte di tali commissioni possono essere chiamati degli esperti.

4.      Le commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere consultivo non vincolante e cessano alla conclusione del mandato loro affidato.

 

 

Articolo 19

 

Diritti dei consiglieri

 

1.      Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l’effettivo esercizio, ha diritto di:

a)      esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

b)     presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c)      intervenire nelle discussioni del Consiglio;

d)     ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni qualora siano utili e pertinenti  all’espletamento del proprio mandato.

2.      A ciascun consigliere è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alla riunione del Consiglio, nella misura fissata dal Consiglio medesimo in base ai criteri determinati in attuazione dell'art.11 lettera e) della legge n. 580/93 e di altra normativa di riferimento vigente.

 

 

Articolo 20

 

Doveri dei consiglieri

 

1.      I consiglieri sono tenuti al segreto su dati e notizie nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2.      I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità.

3.      Ciascun consigliere deve astenersi dal voto nei casi di incompatibilità e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale.

 

 

Articolo 21

 

Durata

 

1.      Il Consiglio dura in carica cinque anni, fatte salve diverse circostanze stabilite dalla legge.

 

 

Articolo 22

 

Scioglimento del Consiglio

 

1.      Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale nei casi e secondo le procedure previste dall’art.5 della legge n. 580/93.

2.      Il Ministero delle attività produttive può procedere allo scioglimento del consiglio per gravi motivi di ordine pubblico, ai della normativa di riferimento vigente.

 

 

CAPO III – LA GIUNTA

 

Articolo 23

 

Natura e ruolo della Giunta

 

1.      La Giunta è l’organo esecutivo collegiale della Camera di commercio.

 

 

Articolo 24

 

Composizione della Giunta

 

1.      La Giunta è composta dal Presidente e da 8 membri eletti dal Consiglio al suo interno. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.

 

Articolo 25

 

Elezione della Giunta

 

1.      L’elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità determinate ai sensi dell’art.14 della legge n.580/93 e della normativa di riferimento vigente.

 

 

Articolo 26

 

Funzioni della Giunta

 

1.      La Giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

2.      La Giunta svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

a)      predispone per l’approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali;

b)     predispone per l’approvazione del Consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;

c)      elabora piani e progetti in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio. Stabilisce le direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

d)     verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

e)      delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di aziende speciali;

f)       delibera l’istituzione di sedi distaccate nel Comune capoluogo e in altri comuni della circoscrizione provinciale;

g)      nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi esterni.

3.      La Giunta adotta ogni altro atto per l’espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di commercio previste dalla legge n.580/93 e del presente statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo statuto al Consiglio o al Presidente.

4.      Nell’esercizio delle proprie finalità istituzionali, per il conseguimento degli scopi, degli obiettivi e dei programmi e progetti di attività, la Giunta può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimenti di singoli incarichi a persone fisiche, giuridiche, organismi ed enti pubblici e privati. Tale facoltà può essere esercitata per esigenze cui non sia possibile far fronte con personale della Camera di commercio e, tra l’altro, per la trattazione di specifici problemi in ordine ai quali siano necessarie particolari competenze, esperienze e