ALBO DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE (D.M. 23.06.2004)
- CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL 4.08.2005 -


Il Ministero delle Attività Produttive, con la circolare esplicativa prot. n. 1578744 del 4 agosto 2005, ha fornito opportune precisazioni nella prima applicazione della nuova normativa sul diritto societario in merito all’iscrizione delle società cooperative nell’apposito Albo.

- Forme giuridiche irregolari:

a) Piccola società cooperativa.

La “piccola società cooperativa” costituita ai sensi dell’art. 21 della L. 7 agosto 1997 n. 266, non è riconosciuta dal nuovo diritto societario e pertanto non può ottenere l’iscrizione all’Albo.
Qualora la piccola società cooperativa voglia ottenere l’iscrizione all’Albo deve, preventivamente, procedere ad una modifica statuaria della propria forma giuridica e provvedere al deposito del nuovo statuto modificato presso il Registro delle Imprese.
La mancanza di tale modifica comporta la NON ACCETTAZIONE dell’istanza d’iscrizione all’Albo.

b) Enti vari non aventi forma di cooperativa.

L’iscrizione all’Albo deve essere riservata esclusivamente agli enti qualificati giuridicamente come:
società cooperative – società cooperative consortili – società cooperative sociali – consorzi di società cooperative - consorzi di società cooperative sociali – banche di credito cooperativo – consorzi agrari e banche popolari.

Il Ministero delle Attività Produttive:

- diffiderà tutte le cooperative e i loro consorzi, che non risultino aver
presentato la domanda d’iscrizione, ad iscriversi con l’avvertenza, per quelli
aspiranti ad essere collocati nella sezione della mutualità prevalente, che le
previste agevolazioni tributarie non potranno decorrere se non dalla data
d’iscrizione;

- proporrà lo scioglimento per atto d’autorità per tutte le cooperative che,
oltre a non essere iscritte, non abbiano presentato il bilancio di esercizio
presso il Registro delle Imprese per oltre due annualità consecutive.

- Rettifica delle iscrizioni:

Le istanze di rettifica di uno o più dati telematici fra quelli inviati nella precedente domanda d’iscrizione possono essere così inoltrate:

- nell’ipotesi di domanda già esaminata – attraverso il legale rappresentante trasmettere al Ministero delle attività Produttive – Direzione Generale per gli enti cooperativi – Div. IV – U.O. Albo delle società cooperative – via Molise n. 2 – 00187 Roma, una specifica richiesta di riesame dell’istanza d’iscrizione al fine di ottenere la regolarizzazione;
- nell’ipotesi di domanda non esaminata, inviare una nuova domanda, (MOD. C17) attraverso la CCIAA, che sarà considerata integrativa della precedente e per la quale non sarà dovuto alcun ulteriore diritto camerale.