UFFICIO COMMERCIO ESTERO

L'Ufficio Commercio Estero della Camera di commercio di Taranto si propone di affiancare e supportare l'attività dell'imprenditore che opera con l'estero, offrendo una vasta gamma di servizi riconducibili principalmente a tutta la documentazione necessaria all'esportazione ed alle operazioni con l’estero.

IL CERTIFICATO DI ORIGINE


Che cos’è

Il certificato di origine è un documento esclusivamente destinato a provare l'origine delle merci per esigenze commerciali e doganali. Viene rilasciato dalla Camera di commercio alle imprese che commerciano con paesi non appartenenti all'UE, quando le autorità del paese destinatario della merce ne fanno richiesta. L'esportatore italiano deve richiederlo alla Camera di commercio della provincia ove è domiciliato. Il rilascio da parte dell'ufficio competente è immediato, purché vengano esibite, oltre alla fattura di vendita, le giustificazioni dell'origine delle merci. Il certificato deve essere compilato dall'esportatore su appositi modelli e deve contenere gli elementi indicati nella fattura relativa alle merci esportate.
L’esportatore italiano deve richiederlo alla Camera di commercio della provincia ove è domiciliato. Il rilascio da parte dell’ufficio competente è immediato, purché vengano esibite, oltre alla fattura di vendita, le giustificazioni dell’origine delle merci.

Documenti da presentare

Apposito formulario disponibile presso l’Ufficio del Commercio Estero, realizzato in carta autocopiante composto da:
- un modulo su carta arabescata che costituirà l’originale del certificato d’origine
- tre moduli su carta gialla con menzione “copia”
- un modulo su carta rosa, che costituisce la domanda

Eventuali formulari inutilizzati, o compilati erroneamente, dovranno essere restituiti alla Camera di commercio. In caso di smarrimento dovrà essere consegnata alla Camera copia della denuncia presentata alle competenti Autorità di Polizia.

Compilazione dei formulari

I formulari devono essere compilati dal richiedente, preferibilmente a macchina e in lingua italiana. Qualora, per esigenze commerciali, siano compilati in una lingua straniera può essere richiesta una traduzione scritta. Nel caso i formulari siano manoscritti è richiesto l’uso del carattere stampatello.
Il certificato e la domanda non debbono essere corretti con abrasioni o soprascritte. Le eventuali modifiche devono essere eseguite cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, eventualmente, le indicazioni desiderate. Ogni modifica eseguita in tal modo deve essere vistata dall’organismo che rilascia il certificato.
Ogni articolo riportato sulla domanda e sul certificato deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente sotto l’ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale.


Modulo originale

Deve essere compilato soltanto sul fronte nel modo seguente:
Casella 1: “Speditore”
Indicare nome, cognome, o ragione sociale, indirizzo completo dello speditore. Per speditore si intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è in definitiva responsabile della loro esportazione.
Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, nella casella 1 dovrà essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura per conto di seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all’estero, la cui copia dovrà essere allegata alla domanda.
L’incarico di richiedere il Certificato di Origine dovrà essere documentato da apposita delega da
parte di colui che emette la fattura di vendita.
Casella 2: “Destinatario”
Indicare nome, cognome, ragione sociale e indirizzo completo dell’acquirente estero. Il nome del paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse). E’ possibile scrivere solo le parole “all’ordine” seguite, eventualmente, dal nome del paese di destinazione se conosciuto.
Qualora la merce sia destinata ad un paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure usare la dicitura “per ulteriore riesportazione”.
Casella 3: “Paese di origine”
Indicare il nome completo del paese di origine della merce. Per le merci di origine comunitaria usare la dicitura “Comunità Europea” seguita eventualmente, dal nome del Paese membro. Il paese o il territorio devono essere indicati con il nome esatto, quale ad es. Repubblica Federale di Germania. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, la menzione “Comunità Europea” potrà essere seguita dalla designazione dello Stato membro produttore, ad esempio: “Comunità Europea – Italia”.
Qualora le esigenze commerciali lo richiedano è possibile – su formale domanda del richiedente – indicare più paesi di origine nella casella 3, avendo cura di precisare nella casella 6 del certificato il Paese di origine di ogni singolo articolo menzionato.
Casella 4: “Informazioni relative al trasporto”
Si consiglia di indicare in questa casella il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro,
ecc.). Se la merce viene trasportata con mezzi diversi, si indica “Trasporti misti”.
Casella 5: “Osservazioni”
Possono essere indicate informazioni che potrebbero rivelarsi utili per l’identificazione della spedizione (es.: riferimento a documenti relativi all’operazione in causa: buono d’ordine, numero della licenza o del credito documentario). Per rispetto del segreto commerciale è consigliato di non designare il nome del produttore o del fabbricante delle merci. Non sono ammesse menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi.
Casella 6: “Numero d’ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci”
Usare una denominazione chiara, che utilizzi la denominazione commerciale consueta delle merci, in modo che nel paese ove il certificato è richiesto ci si possa fare un’idea precisa della natura delle merci. Le indicazioni generiche quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari” ecc. sono insufficienti.
Qualora le merci siano troppo numerose per poter essere riportate in questa casella, possono essere adottate due soluzioni:
a) designare le merci con una denominazione molto generica seguita dall’indicazione “secondo fattura allegata n….. del …..” e presentare al visto, contemporaneamente al certificato, due esemplari della fattura: un esemplare verrà restituito al richiedente dopo avervi apposto il numero di rilascio del certificato di origine e il timbro della Camera di commercio, l’altro sarà conservato dalla Camera con la domanda e la copia;
b) completare l’enumerazione dei prodotti utilizzando uno o più moduli di certificato di origine che verranno quindi considerati facenti seguito al primo.
Non è consentito indicare nella casella:
- il nome della compagnia di assicurazione;
- il nome della compagnia che effettua il trasporto;
- le percentuali di composizione di alcune merci (p.es.: le fibre dei prodotti tessili, qualora la composizione stessa non sia definita anche in fattura o in apposita certificazione), ad eccezione dei prodotti chimici in quanto, per questi, le percentuali definiscono compiutamente il prodotto stesso;
- il nome del Paese di origine se non è preceduto dalla marcatura riportata sulla merce.
Casella 7: “Quantità”
Indicare la quantità netta o lorda dei prodotti, precisando l’unità di misura usata (peso, volume, pezzi ecc.)
Casella 8
Riservata alla Camera di commercio.

Le copie

I moduli, su carta gialla, hanno le stesse caselle dell’originale. Se le esigenze commerciali lo richiedono possono essere rilasciate più copie di ogni certificato.

La domanda

Il modulo, su carta rosa, deve essere compilato come sotto indicato:

- Sul fronte sarà compilato come l’originale sino alla casella 7; nella casella 8 dovrà essere apposta la firma del legale rappresentante e il timbro della Ditta. La casella n. 9 sarà utilizzata solo se il richiedente non coincide con lo speditore (in questo caso il richiedente dovrà essere in possesso di una delega rilasciata su carta intestata della Ditta esportatrice da depositarsi presso la Camera di commercio emittente).
- Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda hanno valore di dichiarazione resa di fronte di fronte a pubblico ufficiale con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito alle dichiarazioni medesime.
- Sul retro del modulo domanda è stampata la dichiarazione sull’origine delle merci esportate, che deve essere sottoscritto dal richiedente (timbro e firma del legale rappresentante):
- Paragrafo 1: se la merce è di origine interamente comunitaria, è necessario indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione (località in cui ha sede lo stabilimento). Qualora la merce sia stata acquistata da un commerciante e non dal produttore è opportuno che la Ditta esportatrice richieda al venditore una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce.
- Paragrafo 2: se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente (Reg. CE n. 2454/1993) a conferirle l’origine comunitaria, dovrà essere indicato il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito l’ultima trasformazione sostanziale.
- Paragrafo 3: se la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, è necessario allegare alla domanda i documenti che giustificano l’origine: certificati di origine emessi all’estero, fatture, buoni di consegna, dichiarazioni d’origine rilasciate da produttori nel quadro di accordi preferenziali ecc.

Certificati rilasciati a posteriori

Di principio il rilascio di un certificato comunitario di origine è vietato se le merci alle quali si riferisce non sono in via di spedizione.
Tuttavia in caso di spedizione avvenuta, è permesso il rilascio del certificato di origine su presentazione dei documenti giustificativi della spedizione.

Correnti continue di esportazione (ai sensi dell’art. 49 comma 2° Reg. CEE 2454/93)

Qualora le circostanze lo giustifichino, specie quando l’interessato mantiene correnti regolari di esportazione, le Camere emittenti possono rinunciare ad esigere la compilazione del retro del modulo di una domanda per ogni singola operazione, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni dei regolamenti CEE n. 2913/92 e 2454/93.
Per concedere tale esenzione la Camera emittente può esigere dal richiedente una dichiarazione nella quale egli si impegna a rinunciare a tale agevolazione se la sua produzione subisse modificazioni.

Esportazione temporanea

Qualora le Autorità del Paese di importazione temporanea esigano il certificato di origine, la Camera di commercio alla quale ne sia fatta richiesta potrà rilasciarlo dietro presentazione della fattura pro forma.

Certificato pro forma

Quando al richiedente occorrono dei Certificati di origine per concludere una transazione e tutte le indicazioni da riportare su di essi non sono definitivamente conosciute, si possono in via eccezionale rilasciare dei certificati di origine “pro forma”, i moduli utilizzati debbono in tal caso recare molto chiaramente la dicitura “pro forma”. Questa facilitazione è lasciata alla libera decisione della Camera emittente.

Certificati in bianco o antidatati

E’ vietato il rilascio di certificati di origine in bianco o antidatati.

Annotazioni non previste sul formulario

Sul certificato di origine non devono essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal
formulario stesso.

Sostituzione del certificato

In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente presenti denuncia di smarrimento. Per il rilascio del duplicato sarà utilizzato un nuovo formulario, che dovrà recare la dicitura “duplicato” e sul quale dovrà essere menzionato il numero del certificato emesso in precedenza. Il richiedente deve indicare sul retro del modulo di domanda che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

Durata di validità dei certificati

Il certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di commercio. In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati sul certificato rimangano gli stessi e che non via sia alcuna modifica delle condizioni originali e/o dell’imballo delle merci. Tuttavia un periodo di tempo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione potrebbe provocare difficoltà nel paese di importazione ove il certificato deve essere presentato.

Rilascio

L’Ente si riserva di rilasciare il Certificato d’Origine dopo il tempo necessario per poter effettuare adeguati controlli sulla documentazione presentata

Costi

Diritto di segreteria: ogni originale / Copia: € 5,00

Informazioni

Camera di commercio – Taranto
Ufficio Commercio estero

Fax 099 778 3092