RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per tutte le violazioni compiute dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (4.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui all’art. 6 del suddetto decreto (art. 13 del Regolamento camerale) che prevede, per le violazioni non ancora constatate, la possibilità di accedere al ravvedimento operoso (così come già previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:
Il termine da cui far partire il ravvedimento operoso è il termine ordinario di versamento:
Le imprese potranno sanare la violazione relativa al diritto annuale tramite il ravvedimento operoso sulla base della tipologia di violazione:
IMPORTANTE:
Nel caso di versamenti parziali eseguiti oltre il termine ordinario di scadenza gli interessi si calcolano sull’importo già versato sino alla data del primo versamento eseguito e sul residuo diritto dovuto sino alla data del pagamento con ravvedimento, la sanzione si calcola sull’intero diritto dovuto (in quanto il versamento parziale oltre la scadenza si considera comunque omesso).
Nel caso di versamenti parziali eseguiti entro il termine ordinario di scadenza invece il calcolo degli interessi e della sanzione si esegue sul residuo importo ancora dovuto.
Due sono le condizioni per poter effettuare il ravvedimento :
Per "versamento contestuale" si intende infatti il senso letterale del termine, e cioè versamento eseguito nel medesimo giorno e con unico modello F24 (procedura che si discosta dalla prassi operativa del Ministero dell’Economia e Finanze e quindi dei ravvedimenti previsti per altri tributi).
COME SI VERSA
Per il versamento del ravvedimento operoso, come per il diritto, si utilizza il modello F24, indicando nella Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI:
(I codici tributo 3851 e 3852 non sono compensabili giusta espressa indicazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003 che ha istituito i suddetti codici)
(*)
PROSPETTO INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)
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dal |
al |
Interesse legale |
disposizione normativa |
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21.04.1942 |
15.12.1990 |
5% |
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16.12.1990 |
31.12.1996 |
10% |
Legge 26 novembre 1990, n. 353 |
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01.01.1997 |
31.12.1998 |
5% |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 |
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01.01.1999 |
31.12.2000 |
2,5% |
D.M. 10 dicembre 1998 |
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01.01.2001 |
31.12.2001 |
3,5% |
D.M. 11 dicembre 2000 |
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01.01.2002 |
31.12.2003 |
3% |
D.M. 11 dicembre 2001 |
01.01.2004 |
31.12.2007 |
2,5% |
D.M. 1 dicembre 2003 |
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01.01.2008 |
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3% |
D.M. 12 dicembre 2007 |
TERMINI E MODALITA’
Premessa necessaria :I termini per il ravvedimento operoso breve o lungo si applicano dal termine ordinario di versamento. Per quest’anno, visto la modifica dei termini di versamento operata con DPCM 14.06.2007, il termine ordinario di versamento è diverso a seconda se l’impresa rientri nell’applicazione o meno della proroga per gli studi di settore.
TERMINI RAVVEDIMENTO ANNO 2007
| Imprese già iscritte al 1.01.2007
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il ravvedimento breve va dal 19/06/2007 al 18/07/2007;
Oppure il ravvedimento breve va dal 10/07/2007
al 08/08/2007 il ravvedimento lungo va dal 09/08/2007
al 9/07/2008 |
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Imprese già iscritte al 1.01.2007
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il ravvedimento breve va dal 17/07/2007 al 16/08/2007 (*)
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Imprese e/o unità locali iscritte nel corso dell’anno 2007 |
ravvedimento breve nel periodo che va dal 31° al 60° giorno dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o di annotazione all’albo delle imprese artigiane;
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Si mette a disposizione un foglio di calcolo da utilizzare per velocizzare il calcolo degli importi dovuti (per le modalità di compilazione del modello F24 si rinvia all’apposito capitolo). Si precisa che per data di scadenza deve essere indicata l’esatta data di scadenza del versamento (ciò in quanto il conteggio dei giorni per gli interessi esclude automaticamente il giorno di partenza).
Si declina ogni responsabilità circa l’indicazione di importi e termini di scadenza non corretti.
N.B. = Si ricorda che i 30 giorni per il ravvedimento breve iniziano a decorrere
dallo scadere del termine ordinario previsto per il versamento del diritto,
o dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato
o di giorno festivo. Anche nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada
di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il
primo giorno lavorativo successivo.