RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per tutte le violazioni compiute dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (4.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui all’art. 6 del suddetto decreto (art. 13 del Regolamento camerale) che prevede, per le violazioni non ancora constatate, la possibilità di accedere al ravvedimento operoso (così come già previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:

Il termine da cui far partire il ravvedimento operoso è il termine ordinario di versamento:

Le imprese potranno sanare la violazione relativa al diritto annuale tramite il ravvedimento operoso sulla base della tipologia di violazione:

IMPORTANTE:

Nel caso di versamenti parziali eseguiti oltre il termine ordinario di scadenza gli interessi si calcolano sull’importo già versato sino alla data del primo versamento eseguito e sul residuo diritto dovuto sino alla data del pagamento con ravvedimento, la sanzione si calcola sull’intero diritto dovuto (in quanto il versamento parziale oltre la scadenza si considera comunque omesso).

Nel caso di versamenti parziali eseguiti entro il termine ordinario di scadenza invece il calcolo degli interessi e della sanzione si esegue sul residuo importo ancora dovuto.

 

Due sono le condizioni per poter effettuare il ravvedimento :

    1. che al contribuente non sia già stata contestata da parte della Camera la violazione relativa all’annualità che si intende ravvedere (ad esempio il diritto annuale 2006) con una delle modalità previste dal regolamento, e cioè atto di contestazione, atto contestuale di accertamento e irrogazione della sanzione o iscrizione diretta a ruolo con notifica della relativa cartella;
    2. che venga eseguito contestualmente il pagamento del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), degli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta (rif. art. 6 comma 3 e 4 del D.M. n. 54/2005 e circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C).

Per "versamento contestuale" si intende infatti il senso letterale del termine, e cioè versamento eseguito nel medesimo giorno e con unico modello F24 (procedura che si discosta dalla prassi operativa del Ministero dell’Economia e Finanze e quindi dei ravvedimenti previsti per altri tributi).

COME SI VERSA

Per il versamento del ravvedimento operoso, come per il diritto, si utilizza il modello F24, indicando nella Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI:

 

(*) PROSPETTO INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

 

dal

al

Interesse legale

disposizione normativa

21.04.1942

15.12.1990

5%

 

16.12.1990

31.12.1996

10%

Legge 26 novembre 1990, n. 353

01.01.1997

31.12.1998

5%

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

01.01.1999

31.12.2000

2,5%

D.M. 10 dicembre 1998

01.01.2001

 31.12.2001

3,5%

D.M. 11 dicembre 2000

01.01.2002

31.12.2003

3%

D.M. 11 dicembre 2001

01.01.2004
31.12.2007
2,5%
D.M. 1 dicembre 2003

01.01.2008

 

3%

D.M. 12 dicembre 2007

 

TERMINI E MODALITA’

Premessa necessaria :I termini per il ravvedimento operoso breve o lungo si applicano dal termine ordinario di versamento. Per quest’anno, visto la modifica dei termini di versamento operata con DPCM 14.06.2007, il termine ordinario di versamento è diverso a seconda se l’impresa rientri nell’applicazione o meno della proroga per gli studi di settore.

TERMINI RAVVEDIMENTO ANNO 2007

Imprese già iscritte al 1.01.2007


Termine ordinario di versamento 18/06/2007(*) termine del 16 giugno scadente di sabato


Termine ordinario di versamento 9/07/2007(**) soggetti con studi di settore


(imprese individuali, società di persone, società di capitali che per disposizioni di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 5° mese successivo alla chiusura dell’esercizio)

 

il ravvedimento breve va dal 19/06/2007 al 18/07/2007;


il ravvedimento lungo va dal 19/07/2007 al 18/06/2008.

Oppure

il ravvedimento breve va dal 10/07/2007 al 08/08/2007

il ravvedimento lungo va dal 09/08/2007 al 9/07/2008

 

Imprese già iscritte al 1.01.2007


Termine ordinario di versamento 16/07/2007


(per società di capitali che per disposizione di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio)

 

 

il ravvedimento breve va dal 17/07/2007 al 16/08/2007 (*)


(*) salvo proroghe disposte con decreto


il ravvedimento lungo dal 17/08/2007 al 16/07/2008

 

Imprese e/o unità locali iscritte

nel corso dell’anno 2007

 

ravvedimento breve nel periodo che va dal 31° al 60° giorno dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o di annotazione all’albo delle imprese artigiane;


ravvedimento lungo nel periodo che va dal 61° giorno ad un anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o di annotazione all’albo delle imprese artigiane

 

Si mette a disposizione un foglio di calcolo da utilizzare per velocizzare il calcolo degli importi dovuti (per le modalità di compilazione del modello F24 si rinvia all’apposito capitolo). Si precisa che per data di scadenza deve essere indicata l’esatta data di scadenza del versamento (ciò in quanto il conteggio dei giorni per gli interessi esclude automaticamente il giorno di partenza).

Si declina ogni responsabilità circa l’indicazione di importi e termini di scadenza non corretti.

N.B. = Si ricorda che i 30 giorni per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dallo scadere del termine ordinario previsto per il versamento del diritto, o dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo. Anche nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.