L. 49/85 (titolo I) – Credito alla cooperazione (FONDO FONCOOPER) – (Legge 27 Febbraio 1985, n.49, titolo I)
BENEFICIARI
COOPERATIVE in possesso dei seguenti requisiti:
– ispirate ai principi di mutualità
– iscritte nei registri prefettizi prefettizi e nello schedario generale della
cooperazione e soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale
– rientrano nei limiti della definizione comunitaria di PMI.
Sono escluse le cooperative edilizie che si propongono la costruzione e e l'assegnazione
di alloggi per i propri soci; sono inoltre sottoposti a divieti e limitazioni
gli interventi riconducibili ai settori sensibili, così come stabilito
dalla normativa comunitaria in materia.
La data di cessazione dell'attività delle cooperative, prevista statutariamente,
deve essere posteriore alla data di scadenza dei finanziamenti.
Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare il sito www.ipi.it.