Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13.
Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi
con attività esterna, le società cooperative, le società
consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono
l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività
di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti
in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica
e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle
banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi
di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società
cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità
limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate
o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese»,
le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi
decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche
agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per
«elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo
unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6 (44).
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente
l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi
o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla
legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi
di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei
confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie
di questi ultimi.
…omissis…