La legge Bassanini (art. 15, L n° 59 del 15/3/1997) ha avviato una "rivoluzione copernicana" nella telematica: documenti, atti e contratti realizzati con strumenti informatici e trasmessi per via telematica sono validi ai fini di legge. L'attuazione dell'invio telematico è proprio la firma digitale.
Così come riportato dall'Art. 1 del DPR 513 del 1997 che ne regolamenta i principi generali, per firma digitale, s'intende il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Anche le Camere di Commercio hanno inteso dotarsi di tale strumento sicuro ed efficace.
Per ottenere la firma digitale basta aver compiuto 18 anni, essere in possesso del codice fiscale e di un documento di identità valido: questi i requisiti necessari per richiedere all'Ente di Certificazione InfoCamere il dispositivo di smart card.La Smart Card è il supporto per la firma digitale: simile ad una carta bancomat, è dotata di microprocessore e di memoria con iscritto un codice binario; per utilizzarla è necessario disporre del codice segreto (PIN).
Ha validità di due anni dalla data del rilascio; entro 90 giorni dalla scadenza la Smart Card deve essere rinnovata.Con la Smart Card è possibile:
• trasmettere le pratiche al Registro Imprese via Internet
• trasmettere gli elenchi dei protesti
• inviare le dichiarazioni ambientali MUD e INES
• trasmettere le dichiarazioni di conformità impianti
• inviare le denunce all’Albo Vigneti.
I diritti di segreteria per le pratiche presentate con la Smart Card sono uguali a quelli applicati allo sportello.
L’invio telematico di domande, denunce, atti presentati al Registro Imprese e la loro sottoscrizione tramite firma digitale è d’obbligo per:
• società di persone, comprese le società semplici
• società di capitali
• società cooperative
• consorzi, società consortili e Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)
• società estere con sede secondaria in Italia
• tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese.
Possono invece aderire al sistema telematico, ma non vi sono obbligati, imprenditori individuali, artigiani, soggetti collettivi iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), quali associazioni ed enti.La firma digitale può essere ottenuta in diversi modi:
- rivolgendosi presso la Camera di commercio
- presso un altro ufficio di registrazione ubicato sul territorio;
- presso un professionista convenzionato con la CCIAA.Si ricorda che la firma digitale è personale e non è assolutamente collegata all’impresa. Il rilascio del primo certificato di firma digitale è gratuito limitatamente ad un solo soggetto per ogni società che è in regola con il pagamento del diritto annuale e iscritta al registro imprese della CCIAA di emissione della smart card. Il rinnovo della firma digitale è a pagamento.
Peraltro, per la trasmissione per via telematica delle domande/denunce al Registro delle Imprese e REA, compreso quindi l’assolvimento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, dovrà essere utilizzata l’infrastruttura telematica di trasmissione realizzata da Infocamere e denominata “Telemaco”. Ad essa si accede o attraverso i soggetti distributori di Infocamere oppure direttamente tramite la convenzione denominata “Telemaco Pay”(da sottoscrivere personalmente c/o la Camera di commercio).
Esso è infatti l’unico sistema che assicura l’avvenuta consegna della documentazione informatica ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 445/2000, parificato alla trasmissione per plico raccomandato come previsto dall’art. 15 del D.P.R. 581/95.
Infatti, solo questa via di trasmissione rappresenta il canale di assoluta sicurezza per l’inoltro telematico delle pratiche. Non è ricevibile, e quindi si ha come non presentata, l’istanza inviata utilizzando ordinari sistemi di posta elettronica.
La validazione temporale fatta ai sensi dell’articolo 24 comma 6 del DPR n. 445/2000 è garantita dal sistema in sede di ricezione della pratica.
Qualora il soggetto convenzionato con il sistema Telemaco sia diverso da quello legittimato alla presentazione della domanda/denuncia al Registro delle Imprese ed al REA, è necessario che la pratica informatica sia sottoscritta digitalmente anche dal soggetto che provvede alla trasmissione telematica. Tale sistema di deleghe è riassunto, con appositi codici, nella distinta Fedra.
E’ possibile anche la presentazione dell’istanza allo sportello o per posta, comunque su supporto informatico, (modalità da ritenersi residuale); in questo caso è preferibile che il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria avvenga attraverso il versamento sul c/c postale n. 242743 intestato alla CCIAA di Taranto, di cui andrà presentata l’attestazione riportante la causale distinta tra l’importo versato per imposta di bollo e quello versato per i diritti di segreteria. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato allo sportello i tempi di attesa saranno di conseguenza maggiori.Per gli importi consulta il promemoria
Documentazione di riferimento:
- Modello domanda richiesta smart-card e CNS
- Mandato per lo svolgimento dell’attività di incaricato della registrazione per il rilascio dei certificati digitali
- Nomina incaricato alla registrazione
- Modulo autocertificazione residenza
Informazioni
Camera di commercio – Taranto
Ufficio Informazioni del Registro ImpreseResponsabile del procedimento:
rag. Cosimo Buonomo cosimo.buonomo@ta.camcom.it
call center (Tel. 199 172310) dalle ore 09.00 alle ore 17.00