SANZIONI

Nei casi di tardivo e omesso versamento sarà irrogata (ai sensi dell’art. 18 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005 n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 modificato con delibera consiliare n. 57 del 18.12.2006, con decorrenza dal 1.01.2007.

Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005) nonché il Regolamento adottato in materia dalla Camera prevedono due tipologie di violazioni:

Tardivo versamento: si intende il versamento effettuato, per l’intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai 30 gg rispetto al termine ordinario, senza il contestuale versamento dell’interesse corrispettivo vigente (è il caso delle imprese già iscritte al 31/12 dell’anno di riferimento, restano escluse le imprese neo-iscritte) anche in presenza di integrale compensazione dell’importo a versamento. La sanzione applicabile a questa violazione è pari al 10% del diritto dovuto;

NB: solo per le annualità dal 2001 al 2005, quando il contribuente, che abbia interamente versato il diritto dovuto, dimostri che il versamento effettuato, senza il contestuale pagamento dell’interesse corrispettivo vigente, è avvenuto utilizzando lo strumento della compensazione con altri crediti, lo stesso non si considera tardivo, ma regolare (modifica introdotta all’art. 20 del Regolamento camerale con effetto dal 1.01.2007)

Omesso versamento: oltre al versamento non eseguito interamente, si intende anche:
a) il versamento eseguito con un ritardo superiore al termine dei 30 gg;
b) il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di scadenza (ordinario e prorogato);(*)
c) il versamento effettuato solo in parte, ma oltre i termini di scadenza di cui al punto b);(*)

(*) modifica introdotta con delibera consiliare n. 57 del 18.12.2006 con decorrenza dal 1.01.2007

Per termine ordinario di versamento si intende il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le imprese di vecchia iscrizione (termine stabilito dall’art. 17 DPR 435/2001 commi 1 e 3 per la maggior parte delle imprese il 20 giugno di ogni anno), mentre per le imprese e/o le unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione detto termine è stato definito nei decreti annuali (di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione).

Per termine prorogato di versamento si intende il termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell’interesse corrispettivo vigente (0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi solo le imprese già iscritte al 1° gennaio dell’anno in corso.

Il versamento eseguito solo in parte, sia entro il termine ordinario che entro il termine prorogato (solo se effettuato con contestuale pagamento dell’interesse corrispettivo vigente sulla parte versata), si considera omesso per l’importo non versato. Si applica di conseguenza la sanzione del 30% sull’importo del diritto non versato, con le maggiorazioni e riduzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento camerale.

Nel caso di versamento eseguito solo in parte, oltre i suddetti termini lo stesso è considerato totalmente omesso, e si applica la sanzione del 30% sull’intero importo dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento limitatamente all’importo del diritto dovuto e non versato.

La sanzione base del 30% stabilita dal DM n. 54/2005 e dal Regolamento camerale per gli “omessi versamenti” è incrementata ai sensi dell’art. 8 del suddetto regolamento in base alla “gravità della violazione”, fino ad una percentuale massima del 50% in relazione al danno finanziario subito dalla Camera.
Si applica altresì ai sensi dell’art. 9 del Regolamento camerale un incremento della suddetta percentuale in base alla “personalità del trasgressore” desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale

Laddove sia già stata effettuata una contestazione al contribuente e questo sia incorso in altre violazioni della stessa indole non definite ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 54/2005 (ravvedimento operoso), alla sanzione base già determinata si applica un incremento percentuale fino al 50% a seconda del numero di violazioni (art. 11 “Incremento della sanzione per recidiva”) .

Quando più favorevole rispetto al “cumulo giuridico” (somma delle singole sanzioni contestate), si applica una sanzione unica in presenza di violazioni continuate, applicando alla sanzione base più elevata un aumento percentuale che va dalla metà al triplo, a seconda del numero delle violazioni contestate (art. 12 Violazioni continuate).

Non si considera omesso (perché trattasi di c.d. “violazione formale”) il versamento effettuato in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato per l’intero importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza sopra indicati. Sono considerate altresì “violazioni formali” anche l’errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o dell’anno di competenza, che non comportino accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.
In questi casi è necessario richiedere all’Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica del dato erroneamente indicato con modello di rettifica e/o attribuzione del modello F24.

La circolare n. 3587/C del 20.06.2005 del Ministero delle Attività Produttive ha fornito alcuni chiarimenti sulla materia in questione.

IMPORTANTE
La Camera di commercio di Taranto sta procedendo con la contestazione delle violazioni per diritto annuale secondo le seguenti modalità:
- tramite iscrizione a ruolo diretta senza preventiva contestazione (prevista dall’art. 17 comma 3 del D.Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dall’art. 14 del Regolamento camerale);
- tramite notifica di atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 472/97 e s.m.i. e dall’art. 14 del Regolamento camerale.

Solo nel caso di versamenti omessi anche in parte, contestati con atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione, viene richiesto al contribuente di calcolare gli interessi sino alla data del pagamento (da eseguirsi entro 60 gg dalla notifica dell’atto),
Nell’atto infatti sono già evidenziati gli interessi calcolati dalla data di scadenza del versamento fino alla data di emissione (protocollo) dell’atto, o se il versamento è già stato eseguito sino alla data del pagamento.
Per agevolare il calcolo degli interessi maturandi si mette a disposizione un foglio di calcolo excel.

Nel caso in cui, invece, vengano contestati solo versamenti eseguiti in ritardo, nessun calcolo dovrà essere effettuato; l’importo degli interessi già indicati nell’atto dovrà essere sommato e riportato nel modello F24 con l’unico codice tributo 3851 e l’anno di riferimento dovrà essere quello della prima violazione contestata nell’atto.

In aggiunta al versamento da eseguirsi con modello F24 andrà pagato il bollettino di ccp allegato all’atto di accertamento e irrogazione di sanzione, per ogni notifica ricevuta (es.: nel caso di più coobbligati il versamento con F24 è eseguito con il CF della società per diritto, sanzioni e interessi. Il pagamento da parte di uno libera gli altri, salvo il diritto di regresso, mentre i bollettini di ccp dovranno essere versati distintamente per ogni coobbligato in quanto si riferiscono alle singole spese di notifica ).

AUTOTUTELA
Nel seguenti casi: 1) errore di persona, 2) evidente errore logico o di calcolo, 3) doppia imposizione, 4) mancata attribuzione di pagamenti di diritto annuale regolarmente eseguiti, 5) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera, è possibile richiedere con apposita istanza in carta semplice l’annullamento in autotutela dell’iscrizione a ruolo e/o dell’atto di accertamento e irrogazione di sanzione.

La presentazione di istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria Provinciale, ed è comunque possibile anche decorso il termine di che trattasi.