COMPENSAZIONI
Grazie all’utilizzo del modello F24 è possibile compensare entro l’anno successivo il diritto annuale erroneamente versato o versato in più (è il caso delle duplicazioni di pagamento, di pagamento di importi superiori al dovuto, di versamenti effettuati a Camera di commercio incompetente) con il diritto annuale dovuto per l’anno successivo, oppure con qualsiasi altro tributo da versare sul medesimo modello, indicando nella sezione ICI e altri tributi locali :
1. codice ente : la sigla della provincia beneficiaria del versamento ;
2. codice tributo : 3850;
3. anno di riferimento: l’anno per cui risulta il credito ad. esempio 2006 in caso di utilizzo di un credito da diritto annuale 2006 (verificare sempre con l’ufficio delle Entrate l’esatto importo del credito e i dati pervenuti alla CCIAA dall’Agenzia delle Entrate);
4. importi a credito compensati: l’importo del credito utilizzato ( ad es. nel caso di versamento duplicato, importo versato in eccesso o effettuato a CCIAA incompetente );
e di seguito nel rigo successivo:
5. codice ente: la sigla della provincia beneficiaria del versamento;
6. codice tributo: 3850
7. anno di riferimento: l’anno per cui deve essere eseguito il versamento (ad esempio il 2007 nel caso di utilizzo di un credito 2006 per il versamento del diritto dovuto per l’anno 2007);
8. importi a debito versati: l’importo del versamento da eseguire.
IMPORTANTE: giusto l’art. 17 del D .Lgs. 241/1997 la compensazione del versamento eseguito in eccesso o duplicato può essere effettuata entro e non oltre un anno dal termine di scadenza del versamento (non essendoci in questo caso presentazione di dichiarazione).
Successivamente a detto termine si potrà solo, entro il termine di decadenza dei 24 mesi dalla data di pagamento, presentare istanza di rimborso alla CCIAA.