Deposito Bilanci ed elenco soci

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle società di capitali (Spa, Srl, Sapa, Soc. cooperative) e delle società estere avente sede secondaria in Italia, dei GEIE e delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata deve essere inviato telematicamente con firma digitale oppure presentato agli sportelli del registro delle imprese su floppy disk o CD con firma digitale, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall’approvazione (ai sensi dell’articolo 2435 codice civile).

Il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere corredato:

• dalla relazione sulla gestione degli amministratori (tale documento può essere omesso, se il bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis codice civile, purché la nota integrativa contenga le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 codice civile);
• dalla relazione del collegio sindacale laddove esista questo organo sociale;
• dal verbale di approvazione dell’assemblea.

Le società di capitali sopracitate, ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle cooperative, devono depositare, contestualmente al bilancio l’elenco dei soci, contenente l’indicazione delle partecipazioni (quote o azioni) possedute da ciascuno di essi alla data di approvazione del bilancio e delle eventuali annotazioni nel libro dei soci delle cessioni avvenute tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio precedente.
A partire dal 1° gennaio 2000 tale deposito deve essere effettuato solo nel caso in cui l'elenco sia variato rispetto a quello già iscritto nel registro delle imprese e riferito alla data di approvazione del bilancio del precedente esercizio.
I consorzi con attività esterna di cui all’articolo 2612 codice civile devono depositare (con le modalità di cui sopra), entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.

Cooperative Edilizie
Le domande ed i depositi presentati dalle società cooperative edilizie sono soggette all’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad euro 65,00.


Con parere prot. n. 909-2854/2006 del 20/01/2006 la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna, ha stabilito che “le domande d’iscrizione e di deposito nel registro delle imprese presentate dalle società cooperative edilizie non fruiscono di alcuna agevolazione ai fini dell’imposta di bollo, perché non rientranti nell’elencazione dell’art. 66, comma 6-bis, D.L. 331/1993 convertito in L. 427/1993”.

Consulta il parere 909-2854/2006

Documentazione di riferimento:

Guida bilanci 2008 - Versione integrale NEW
Guida bilanci 2008
- Opuscolo informativo (versione sintetica) NEW
Guida alla compilazione della domanda di deposito del bilancio e dell'elenco soci con Fedra Plus / Fedra 5.9 - anno 2008 NEW
DIRETTIVA DEL CONSERVATORE N.7 - Aprile 2008 - Deposito dei bilanci - Indicazioni operative e procedurali


Informazioni

Camera di commercio – Taranto
Ufficio Informazioni del Registro Imprese

Responsabile del procedimento:
rag. Cosimo Buonomo   cosimo.buonomo@ta.camcom.it
call center (Tel. 199 172310) dalle ore 09.00 alle ore 17.00