Avvertenze generali
Occorre
compilare il modello “DISTINTA VIDIMAZIONI” indicando le generalità
di chi presenta il modello (può essere anche un incaricato dell’impresa)
e i dati identificativi dell’impresa, da verificare a cura dello sportellista
che riceve il libro da bollare.
Nello spazio “Libro o scrittura” vanno elencati, uno per ogni riga
prevista, i libri e le scritture contabili di cui si chiede la bollatura e la
numerazione, iniziando da quelli obbligatori per proseguire con quelli presentati
volontariamente dall’imprenditore.
Soggetti utilizzatori del modello
Tutte le imprese e gli altri soggetti per i quali l’ufficio del R.I. è tenuto alla bollatura dei libri, scritture, ecc. in base a disposizioni di legge o di regolamento.
Le competenze in materia di bollatura dei libri e delle scritture contabili
L’art.
8 della legge 18.10.01 n. 383, “Primi interventi per il rilancio dell’economia”
(Legge Tremonti), ha introdotto modifiche al codice civile e ad alcune disposizioni
tributarie. E’ stato riformulato l’art. 2215 c.c. che, nella sua
nuova versione, dispone per il libro giornale ed il libro inventari il solo
onere della numerazione progressiva, escludendo in modo espresso qualsiasi ulteriore
adempimento (bollatura e vidimazione - Agenzia delle Entrate Circ. 92/E del
22.10.2001). Sono state modificate, inoltre, le norme fiscali collegate di cui
all’art. 39 D.P.R. n. 633/72 e art. 22 D.P.R. n. 600/73 che nel loro insieme
estendono l’eliminazione ai registri previsti dalle disposizioni tributarie.
L’Ufficio del Registro delle Imprese non procederà alla bollatura:
a) di libri,
registri e scritture contabili di imprese o altri soggetti aventi la sede legale
in altra provincia (tranne nel caso di libri relativi alle sedi secondarie);
b) di libri, registri e scritture contabili la cui bollatura è a carico,
per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali INPS, INAIL, Questura,
ecc. (ad es. i libri relativi ai lavoratori dipendenti, i libri prescritti dalla
normativa di pubblica sicurezza, i registri previsti dalle leggi sull’imposta
di fabbricazione).
Modalità di predisposizione dei libri e delle scritture
Nei libri
o scritture a modulo continuo o fogli singoli, la denominazione o la partita
I.V.A. dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine.
Nei libri rilegati i dati ora citati vanno riportati sulla copertina o sull’ultima
pagina numerata.
La numerazione è eseguita per pagina, o per foglio, o per facciata scrivibile
(tabulato) o a facciate contrapposte. Il conteggio delle pagine, ai fini dell’imposta
di bollo, si fa in base alle facciate scrivibili, indipendentemente dal sistema
di numerazione adottato.
Ufficio competente alla ricezione del modello
E’ quello della sede legale dell’impresa. I libri contabili relativi alle sedi secondarie possono essere bollati anche presso l’ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
VIDIMAZIONE
REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI.
L'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti
in merito all'attuazione della nuova disciplina sulla vidimazione dei registri
di carico e scarico rifiuti riportati nella nota
Unioncamere del 19.02.2008.
Documentazione di riferimento:
Guida
alla Bollatura e Numerazione Libri sociali
Agenzia
delle Entrate - Circ. 92/E del 22.10.2001
Agenzia
delle Entrate – nota n. 02/47823 del 04.11.2002
Agenzia
delle Entrate – nota n. 917-20198/2003 del 05.06.2003
Modello bollatura
Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio Informazioni del Registro Imprese
Responsabile del procedimento:
rag. Cosimo Buonomo cosimo.buonomo@ta.camcom.it
call center (Tel. 199 172310) dalle ore 09.00 alle ore 17.00