
REGOLAMENTO
ART.1
I PROCEDIMENTI
1) La Camera arbitrale istituita presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Taranto ha la funzione, a richiesta, di amministrare, conformemente al presente regolamento, i seguenti procedimenti per la soluzione stragiudiziale delle controversie:
a) arbitrato
rituale;
b) arbitrato irrituale o libero;
c) conciliazione.
2) La Camera arbitrale potrà, altresì, su richiesta, provvedere alla nomina di arbitri ed esperti in procedimenti non amministrati a norma del presente regolamento.
ART. 2
LA SEDE
I procedimenti arbitrali o conciliativi si svolgeranno presso la sede della Camera di commercio di Taranto, salva diversa determinazione dei singoli collegi, dopo il loro insediamento.
ART. 3
IL REGOLAMENTO
I procedimenti instaurati dinanzi alla Camera arbitrale presso la Camera di commercio di Taranto, saranno disciplinati dal presente regolamento.
ART.4
Le parti possono farsi rappresentare e difendere da terzi, mediante conferimento di delega scritta autenticata o anche certificata dal segretario della Camera arbitrale ovvero autenticata dallo stesso difensore, se avvocato.
ART. 5
GLI ALBI
1) Gli arbitri, periti, arbitratori e conciliatori, vengono scelti dagli albi
professionali o dai registri dei Collegi.
2) E’ altresì istituito un albo speciale nel quale potranno essere
iscritti docenti universitari, professionisti ed esperti in materie specifiche,
qualora non appartengano già ad albi professionali o registri.
3) L’iscrizione all’Albo speciale viene effettuata con insindacabile
delibera del Consiglio della Camera arbitrale su istanza dell’interessato
che dovrà comprovare i titoli posseduti.
4) Qualora la particolarità della materia devoluta in arbitrato lo richieda,
il Presidente della Camera potrà nominare arbitro persona particolarmente
esperta nella specifica materia, scegliendola anche al di fuori degli albi registri
e dell’albo speciale.
ART. 6
LE SPESE DELLA PROCEDURA
Al momento del deposito degli atti di costituzione di ciascuna parte, il Segretario
della Camera arbitrale, fatto un primo esame del valore della controversia,
comunica l’ammontare della spese del procedimento che vengono poste a
carico di entrambe le parti in egual misura.
Qualora una delle parti non effettui il versamento, può provvedervi l’altra
parte che avrà la facoltà di chiedere lo stralcio della domande
proposte dalla parte inadempiente.
ART. 7
LA COSTITUZIONE
DELLE PARTI
a) LA PARTE RICORRENTE
1) La parte che introduce il procedimento arbitrale, deve notificare alla controparte a mezzo A.U.G. l’atto di nomina del proprio arbitro, contenente l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la richiesta di arbitrato, nonché l’indicazione delle prove documentali e testimoniali che intende escutere a sostegno della domanda. Entro 10 giorni dalla notifica il ricorrente deve depositare presso la cancelleria della Camera arbitrale il proprio fascicolo contenente: a) la procura conferita al difensore; b) l’originale dell’atto introduttivo notificato; c) la copia della clausola compromissoria o del compromesso; d) i documenti su cui si fonda la domanda.
b) LA PARTE RESISTENTE
2) Il convenuto, nei venti giorni successivi al suddetto termine, deve depositare presso la segreteria della Camera arbitrale il proprio fascicolo contenente a) l’atto di nomina del proprio arbitro; b) la procura conferita al difensore; c) la copia notificata dell’atto introduttivo; d) l’originale dell’atto di risposta contenente l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la difesa. Nello stesso atto deve altresì dedurre le eventuali domande riconvenzionali ed indicare le prove documentali e testimoniali che intende escutere a sostegno delle proprie tesi difensive e delle domande riconvenzionali;
e) i documenti elencati nella lettera precedente. La Segreteria della Camera comunica, senza indugio, al ricorrente copia della comparsa di risposta.
ART. 8
GLI ARBITRI
a) LA NOMINA
1) scaduto
il termine di cui al comma 2 dell’articolo precedente, il Presidente della
Camera arbitrale nomina di ufficio, unitamente al presidente del Collegio, l’arbitro
alla parte che non vi ha provveduto. Questi può essere ricusato solo
per giustificati motivi, fino alla prima riunione di cui al successivo comma
7;
2) In caso di arbitrato multiparte, ovvero quando più procedimenti arbitrali
distinti siano connessi, per cui si appalesa la opportunità della riunione,
dando così luogo ad arbitrato multiparte, gli atti vengono trasmessi
immediatamente al Presidente della Camera arbitrale che convoca tutte le parti,
arbitri e difensori. Nella riunione il Presidente della Camera tenterà
di indurre le parti con posizioni analoghe, in tutto o in parte, a nominare
un solo arbitro, così da ridurre a due soli gli arbitri nominati dalle
parti. Ove tale tentativo non riesca, dovranno comunque essere adottati i necessari
rimedi perché sia assicurata la assoluta oggettiva imparzialità
dell’organo giudicante. Il Presidente della Camera avrà ampia facoltà
di decisione, non censurabile in nessuna forma, per conseguire il predetto scopo.
b) L’ACCETTAZIONE
Gli arbitri
nominati dal Presidente della Camera debbono depositare presso la segreteria
la loro accettazione scritta entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina.
In mancanza il Presidente provvede alla loro sostituzione con il medesimo procedimento
previsto per la nomina.
Unitamente alla loro accettazione gli arbitri dovranno impegnarsi a rispettare
il codice deontologico predisposto dal Consiglio arbitrale.
c) RINUNZIA, RICUSAZIONE E REVOCA DEGLI ARBITRI
1) Gli arbitri
potranno rinunziare alla nomina per giustificati motivi prima dell’accettazione;
successivamente, potranno rinunziare solo per giustificati motivi sopravvenuti
e con l’autorizzazione del Presidente della Camera arbitrale che valuterà
insindacabilmente le ragioni addotte.
2) Il Consiglio potrà altresì esonerare l’arbitro nel caso
di richiesta di ricusazione, ovvero per comportamento ostruzionistico, ingiustificato
ritardo o inerzia nell’espletamento dei propri doveri.
3) Tranne che per l’ipotesi di ricusazione, negli altri casi di esonero
o qualora non sia stata dichiarata l’esistenza di una delle condizioni
elencate nel precedente comma o, infine, per violazione del codice deontologico
il Consiglio potrà esonerare l’arbitro da qualsiasi incarico per
la durata di cinque anni.
4) Gli arbitri che siano incorsi nella sanzione di cui al precedente comma che
dovessero essere nominati dalle parti, saranno esonerati d’ufficio dal
Presidente della Camera e sarà dato avviso immediatamente alla parte
che provvederà alla sostituzione dell’arbitro entro 5 giorni dalla
notifica. In mancanza il Presidente della Camera provvederà di ufficio
secondo le norme del presente regolamento.
5) I provvedimenti di cui al presente articolo vengono comunicati alle parti
interessate dal Segretario della Camera a mezzo di raccomandata.
ART. 9
L’INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO
1. Nominati
gli arbitri, il Presidente del collegio li convoca immediatamente unitamente
alle parti.
2. Il Collegio, insediatosi, dovrà preliminarmente individuare il tipo
di arbitrato richiesto dalle parti in base alla clausola compromissoria o al
compromesso e sulla scorta delle dichiarazioni concordi delle parti.
3. Qualora vi sia assoluta incertezza, l’arbitrato avrà natura
rituale, ma gli arbitri decideranno secondo equità, purchè le
parti ne abbiano fatto esplicita richiesta in qualsiasi forma.
4. In ogni caso il Collegio indicherà le norme che regoleranno il singolo
procedimento, ma in caso di disaccordo, varranno le norme del codice di procedura
civile.
5. Dovrà comunque essere rigorosamente garantito il principio del contraddittorio.
ART. 10
LE ATTIVITA’ PRELIMINARI
Alla prima riunione il Collegio esamina la corretta costituzione delle parti e dispone lo stralcio delle domande della parte che non ha effettuato il versamento del fondo spese richiesto. Gli arbitri e le parti dovranno dichiarare l’esistenza di eventuali motivi di incompatibilità o l’esistenza di rapporti ed interessi personali o, infine, le ragioni di grave dissidio.
ART. 11
LE DOMANDE NUOVE
Fino alla
prima riunione le parti, mediante deposito di apposita memoria, potranno precisare
le domande già proposte e meglio specificarle.
Non possono essere introdotte nuove domande salvo, in ogni fase del procedimento,
non vi sia esplicito consenso di tutte le parti; in caso contrario potrà
farsi esplicita riserva di successivo arbitrato per le questioni nuove la cui
introduzione non sia stata consentita.
ART. 12
ARBITRO UNICO
Per le controversie
di qualsiasi valore e materia, su esplicita concorde richiesta delle parti,
l’arbitrato si svolgerà con arbitro unico nominato dal Presidente
della Camera arbitrale.
L’Arbitro Unico, formalizzata l’accettazione, convocherà
le parti immediatamente e detterà le norme procedurali.
Al procedimento con arbitro unico si applicano le norme del presente regolamento.
ART. 13
ACCORDO ARBITRALE
1. Si fa luogo ai procedimenti arbitrali disciplinati dal presente regolamento
ogni qualvolta le parti, con apposita clausola contrattuale o atto scritto separato,
facciano riferimento, ai fini della soluzione della controversia, alla Camera
di commercio di Taranto, alla Camera arbitrale di Taranto o al suo regolamento.
2. La forma scritta si intende rispettata anche quando la volontà delle
parti è espressa per telegrafo e telescrivente nonché, nei limiti
consentiti dalla legge, a mezzo telefax o con qualsiasi altro mezzo telematico
che consenta di accertare la autenticità della provenienza delle dichiarazioni.
3. In difetto di accordo arbitrale o in mancanza di riferimenti di cui al comma
primo del presente articolo, è consentito, comunque, alla parte che ne
faccia espressa richiesta nella domanda di arbitrato proposta, di instaurare
uno dei procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale di Taranto. Ove la
controparte non aderisca a tale richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della
domanda di arbitrato, la segreteria informa la parte istante della improcedibilità
della stessa.
4. Con l’instaurazione del procedimento dinanzi alla Camera arbitrale
le parti rinunciano espressamente e concordemente al diritto di impugnare la
decisione arbitrale, salvo quanto previsto dalle norme regolatrici dell’arbitrato
contenute nel vigente codice di procedura civile.
ART. 14
PERIZIA ARBITRALE
Il procedimento si svolgerà con le stesse regole dell’arbitrato.
ART. 15
CONCILIAZIONE
Il procedimento seguirà le norme dettate per il procedimento con arbitro unico, per tutto quanto non espressamente previsto nell’apposito regolamento per i procedimenti di conciliazione che, allegato al presente regolamento ne costituiscono parte integrante.
ART.16
IL LODO
Gli arbitri
dovranno decidere nel termine previsto dal codice di procedura civile o in quello
assegnato dalle parti.
Per il caso di ricusazione e di rinuncia degli arbitri, il termine rimane sospeso
fino alla accettazione del nuovo arbitro nominato.
Per il caso di assunzione di mezzi istruttori o di emissione di lodo parziale,
il Collegio potrà chiedere alla Camera arbitrale una proroga del termine
per il deposito del lodo definitivo che non potrà superare i 180 giorni.
IL LODO MULTIPARTI
Qualora il Collegio risulti costituito da un numero pari di arbitri, il lodo verrà deliberato a maggioranza ed il Presidente disporrà di due voti.
ART. 17
I COMPENSI AGLI ARBITRI
Gli arbitri
liquideranno i compensi del Collegio secondo le tariffe approvate dal Consiglio
arbitrale e saranno poste a carico della parte soccombente secondo i principi
dettati dal codice di procedura civile.
Entrambe le parti rispondono in solido nei confronti del Collegio.
Qualora
le parti non accettino la liquidazione operata dal Collegio, possono chiedere
al Presidente della Camera arbitrale la revisione della liquidazione dei compensi.
L’istanza è depositata presso la segreteria della Camera arbitrale
corredata dalla copia del lodo e da un versamento di una somma pari all’1%
del compenso liquidato.
Il segretario della Camera arbitrale invia l’istanza e l’intero
fascicolo dell’arbitrato al Presidente della Camera che convoca le parti.
La decisione del Presidente è vincolante per le parti e per gli arbitri.
ART. 18
LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Le norme
del presente regolamento possono essere modificate dal Consiglio della Camera
arbitrale, una volta l’anno, al termine di ogni esercizio.
Le modifiche avranno efficacia per i procedimenti introdotti successivamente
alla pubblicazione della modifica, salvo diversa espressa determinazione del
Consiglio.