1) L’incarico dell’Arbitro dovrà essere svolto secondo il
Regolamento della Camera Arbitrale di Taranto e nel rispetto delle seguenti
regole deontiche.
2) All’Arbitro è richiesto di svolgere l’incarico con la competenza professionale richiesta dal caso. L’arbitro dovrà inoltre ispirare il proprio comportamento a correttezza, buona fede e nel rispetto dei criteri di imparzialità e di assoluta indipendenza dalle parti.
3) Al momento
dell’accettazione dell’incarico, all’Arbitro sarà richiesto
di dichiarare per iscritto:
a) di non essere legato alle parti o ai loro difensori da vincoli personali
o da interessi che minino la sua imparzialità;
b) di non avere interessi, diretti o indiretti, di carattere personale o economico,
relativi alla controversia in oggetto;
c) di non avere, anche indirettamente, pregiudizi di natura ideologica, morale,
politica, economica che compromettano la sua indipendenza e imparzialità.
Durante lo svolgimento del lodo, qualora sopravvengano fatti non previsti, si
può richiedere all’Arbitro esplicita nuova dichiarazione.
4) L’arbitro
è tenuto ad un esplicito dovere di informazione nei confronti delle parti
e degli altri Arbitri, e a darne notizia alla Camera Arbitrale, quando sopravvengono
motivi di incompatibilità o altre ragioni che comprometterebbero l’indipendenza
o ne giustificherebbero la ricusazione.
In caso di omissione di tali doveri di informazione, la Camera Arbitrale può
procedere alla revoca della sua nomina.
5) Nella
scelta del terzo Arbitro, L’Arbitro designato può richiedere alle
parti ed ai loro rappresentati opinioni ed informazioni.
Può inoltre suggerire possibili esiti transattivi quando ne reputi l’opportunità.
6) Non può
in ogni caso incidere sulle autonome decisioni delle parti e, al di fuori delle
ipotesi dell’art. 5, deve evitare contatti con parti e difensori, senza
darne alla Camera Arbitrale preventiva informazione, che possa essere comunicata
agli altri interessati.
Deve altresì astenersi dal comunicare personalmente alle parti o ai loro
difensori, notizie sul merito del procedimento.
E’ inoltre tenuto a rispettare l’obbligo della riservatezza su ogni
informazione recepita nel corso del procedimento.
7) La remunerazione
dell’incarico è definita esclusivamente dalle tabelle previste
dalla Camera Arbitrale.
E’ fatto esplicito divieto, a pena di ricusazione e di non riconferma,
di accordi con la parti designanti in ordine a spese ed onorari.
8) La particolare
diligenza richiesta all’Arbitro si definisce in funzione:
a) della massima informazione e ponderazione nella decisione;
b) del rispetto dei principi del contraddittorio e di soluzioni paritarie nei
confronti delle parti nello svolgimento della procedura;
c) dell’adozione di scelte le più sollecite ed economiche;
d) dell’evitare spese eccessive e comportamenti dilatori o intimidatori
diretti ad ostacolare il corretto svolgimento del procedimento.
9) Il comportamento
dell’arbitro non conforme alle precedenti regole deontiche sarà
oggetto di ricusazione e di non conferma in successivi incarichi, su provvedimento
del Presidente della Camera Arbitrale, sentito il parere del Consiglio.