MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Premessa
Con il presente documento vengono rese note le misure organizzative adottate dalla Camera di commercio di Taranto per continuare a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti in applicazione a quanto disposto dall'articolo 9, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 102/2009 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lvo 9 ottobre 2002, n. 231.

Adozione provvedimenti
Nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, viene affidata la gestione del budget ai dirigenti che dispongono dell'utilizzo delle somme con proprio provvedimento o disposizione, in esito alle procedure di individuazione del fornitore del bene o del servizio previste dalla normativa nazionale esistente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in particolare il D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163 e il D.p.r. 2 novembre 2005, n. 254.

Il provvedimento/disposizione di utilizzo del budget viene inviato all'ufficio ragioneria che, accertata preventivamente la copertura economica dell'importo sulla base del budget direzionale annuale, effettua la prenotazione di spesa.

Ordinazione spesa
A seguito dell'emanazione del provvedimento/disposizione di cui al punto precedente, il dirigente competente procede alla stipula dell'ordinativo/contratto, stabilendo le modalità di consegna del bene o di prestazione del servizio e i tempi di pagamento del corrispettivo.

Pagamento fatture
Il pagamento della fattura o del documento di spesa deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.p.r. n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed entro il termine stabilito dall'ordine / contratto, o, in assenza dello stesso termine;

a) entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento di spesa da parte della Camera di commercio;

b) entro trenta giorni dalla data di ricevimento del bene o della prestazione dei servizi, se la data in cui la Camera di commercio riceve la fattura o il documento di spesa è anteriore a quella del ricevimento del bene o della prestazione dei servizi;

c) entro trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità del bene o dei servizi alle prestazioni contrattuali, qualora la Camera di commercio riceva la fattura o il documento di spesa in epoca non successiva a tale data.

La Camera di commercio si impegna a comunicare al fornitore l'impossibilità di adempiere al pagamento della fattura o documento di spesa entro i termini sopra individuati in conseguenza della mancata conclusione del procedimento di liquidazione sotto riportato.

Procedimento di liquidazione fatture
La fattura o il documento di spesa trasmesso alla Camera di commercio, viene datato e trasmesso al Provveditorato per la verifica della sussistenza dell'ordine/contatto e successivamente inviato al funzionario/dirigente competente per l'attestazione di regolare esecuzione della consegna del bene o di conformità della prestazione all'ordine/contratto sottoscritto.

Il Provveditorato acquisisce, laddove previsto dalla normativa vigente, il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità. Al fine di abbreviare le tempistiche di pagamento, il Provveditorato può accettare la presentazione del DURC da parte del soggetto erogante la prestazione, purché in corso di validità e con esito regolare.

L'attestazione e la conformità di cui al primo periodo vengono rilasciati, con la massima tempestività, attraverso l'emanazione di apposito atto di liquidazione, oppure mediante apposizione della firma del dirigente sulla fattura o sul documento di spesa.

L'ufficio Provveditorato, prima di avviare le procedure per l'emanazione dell'atto di liquidazione, provvede ad interrogare informaticamente, per i versamenti superiori a 10.000 Euro, il servizio Equitalia ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48 bis del D.p.r. 600/73 e dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008.

A seguito di assenza di carichi fiscali pendenti nei riguardi del beneficiario, l'ufficio Provveditorato predispone l'atto di liquidazione per la firma del responsabile dell'ufficio Provveditorato e, successivamente, del Dirigente dell'area economico-finanziaria.

L'atto di liquidazione o la fattura o documento di spesa appositamente sottoscritti, corredati dei documenti giustificativi, sono trasmessi all'ufficio ragioneria che effettua i controlli e riscontri contabili e fiscali delle somme dovute.
L'ordinativo di pagamento (mandato) viene trasmesso all'istituto tesoriere per l'accredito dell'importo al beneficiario finale.