IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO

  • Le imprese che richiedono l'iscrizione e/o l'annotazione nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in corso d'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno ed i soggetti che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti al versamento del diritto annuale:
    • con addebito per cassa automatica, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica telematica di iscrizione;
    • tramite modello F24 nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione;
  • Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al " Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:
    • "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;
    • "Pagamento tramite F24"
    • "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"

Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda (cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è impostata la casella del "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Per le start-up e incubatori non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA relativo e sceglie l'opzione: "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte. Sul modello di iscrizione in questo caso viene indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza.

Nel caso in cui, invece, in seguito al trasferimento della sede legale nella provincia di provenienza venga comunque mantenuta l'attività (con specifica indicazione da effettuare sul modello) si possono avere due situazioni:

  1. l'attività continua ad essere svolta in unità locali precedentemente iscritte (che rimangono tali) il cui pagamento resta pertanto dovuto entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (art. 17 D.P.R. 435/2001) in aggiunta all'impresa se anch'essa ancora iscritta al 1/01/2017;
  2. presso l'indirizzo della precedente sede legale viene mantenuta l'attività (con apposita indicazione fornita sul modello di iscrizione nella nuova provincia) in tal caso questa deve essere iscritta nella provincia di provenienza come nuova unità locale (che dovrà pertanto essere versata, con l'importo ed il termine di versamento delle nuove iscrizioni delle unità locali) con modello F24 a favore della suddetta Camera di commercio.

Per la compilazione del modello F24 l'impresa deve indicare nella Sezione IMU e ALTRI TRIBUTI LOCALI:

  • nel CODICE ENTE sigla provincia  (TA)
  • nel CODICE TRIBUTO            3850
  • nell'ANNO DI RIFERIMENTO  2017

Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione questo potrà ancora essere sanato con la procedura del ravvedimento operoso (vedi apposito paragrafo e foglio di calcolo) entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.

Con nota circolare n. 0359584 del 15/11/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita per l'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

A seguito dell'autorizzazione all'incremento percentuale del 20% da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22/05/2017 (registrato dalla Corte dei Conti il 13 giugno 2017 e pubblicato su G.U. n. 149 del 28.06.2017) per l'anno 2017 le misure fisse e predefinite del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e dagli altri soggetti iscritti nel R.E.A. subiscono, quindi, prima la riduzione del 50% è poi l'incremento percentuale del 20%, (per la Camera di commercio di Taranto) così che gli importi, di seguito riepilogati, restano sostanzialmente invariati rispetto a quanto già stabilito per il 2016.

Le imprese che abbiano già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale per importo inferiore rispetto a quanto autorizzato con decreto ministeriale (quindi con la sola riduzione percentuale del 50%, senza la maggiorazione del 20%) effettuano il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (ossia entro il termine stabilito per i versamenti della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive).

SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Soggetti di nuova iscrizione impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori,artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €  52,80 (1) € 10,56 (2)
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) persone fisiche o associazioni o fondazioni € 18,00 --
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)   € 66,00

IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Soggetti di nuova iscrizione impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (iscritte contemporaneamente nelle nella sez. Società semplici e Imprese agricole) €  60,00 € 12,00
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese € 120,00 € 24,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) € 120,00 € 24,00

(1-2) Le predette misure del diritto annuale sono indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini dell'importo del versamento da eseguire a favore della Camera di commercio si ricorda che, quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).

Ad esempio l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 10,56 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico).

Ecco alcuni esempi :

  • se una impresa individuale si iscrive nel 2017 in sezione speciale versa € 53,00
  • se una impresa individuale dopo l'iscrizione nella sezione speciale avvenuta nel corso del 2017 apre successivamente n. 1 unità locale (quindi con protocolli separati) paga € 11,00 per ognuna unità locale (2) (€ 10,56 arrotondato),
  • se un'impresa individuale si iscrive nel 2017 contemporaneamente (con un unico protocollo) per sede e n. 1 unità locale versa € 63,00 (€ 52,80+ 10,56= 63,36) (1-2);
  • se un'impresa individuale già iscritta nella sezione speciale denuncia con lo stesso protocollo l'apertura di n. 2 unità locali paga € 21,00 euro (10,56x2=21,12 arrotondato ad unità di euro) (2);
  • se nel corso del 2017 si iscrive un soggetto al REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versa € 18,00, versa lo stesso importo anche se iscrive contemporaneamente oltre al soggetto REA anche delle unità locali (che invece non pagano)

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO
Tel. 099 778 3150 – 099 778 3129 - Fax diretto 099 778 3042
email: dirittoannuale@brta.camcom.it
sito: www.camcomtaranto.gov.it

orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 11,00

Aggiornata al 29.06.2017