Camera Arbitrale
Servizio di Mediazione
Sportello di conciliazione


CODICE DEONTOLOGICO REGOLE DI COMPORTAMENTO DELL’ARBITRO

1) L’incarico dell’Arbitro dovrà essere svolto secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Taranto e nel rispetto delle seguenti regole deontiche.

2) All’Arbitro è richiesto di svolgere l’incarico con la competenza professionale richiesta dal caso. L’arbitro dovrà inoltre ispirare il proprio comportamento a correttezza, buona fede e nel rispetto dei criteri di imparzialità e di assoluta indipendenza dalle parti.

3) Al momento dell’accettazione dell’incarico, all’Arbitro sarà richiesto di dichiarare per iscritto:
a) di non essere legato alle parti o ai loro difensori da vincoli personali o da interessi che minino la sua imparzialità;
b) di non avere interessi, diretti o indiretti, di carattere personale o economico, relativi alla controversia in oggetto;
c) di non avere, anche indirettamente, pregiudizi di natura ideologica, morale, politica, economica che compromettano la sua indipendenza e imparzialità.
Durante lo svolgimento del lodo, qualora sopravvengano fatti non previsti, si può richiedere all’Arbitro esplicita nuova dichiarazione.

4) L’arbitro è tenuto ad un esplicito dovere di informazione nei confronti delle parti e degli altri Arbitri, e a darne notizia alla Camera Arbitrale, quando sopravvengono motivi di incompatibilità o altre ragioni che comprometterebbero l’indipendenza o ne giustificherebbero la ricusazione.
In caso di omissione di tali doveri di informazione, la Camera Arbitrale può procedere alla revoca della sua nomina.

5) Nella scelta del terzo Arbitro, L’Arbitro designato può richiedere alle parti ed ai loro rappresentati opinioni ed informazioni.
Può inoltre suggerire possibili esiti transattivi quando ne reputi l’opportunità.

6) Non può in ogni caso incidere sulle autonome decisioni delle parti e, al di fuori delle ipotesi dell’art. 5, deve evitare contatti con parti e difensori, senza darne alla Camera Arbitrale preventiva informazione, che possa essere comunicata agli altri interessati.
Deve altresì astenersi dal comunicare personalmente alle parti o ai loro difensori, notizie sul merito del procedimento.
E’ inoltre tenuto a rispettare l’obbligo della riservatezza su ogni informazione recepita nel corso del procedimento.

7) La remunerazione dell’incarico è definita esclusivamente dalle tabelle previste dalla Camera Arbitrale.
E’ fatto esplicito divieto, a pena di ricusazione e di non riconferma, di accordi con la parti designanti in ordine a spese ed onorari.

8) La particolare diligenza richiesta all’Arbitro si definisce in funzione:
a) della massima informazione e ponderazione nella decisione;
b) del rispetto dei principi del contraddittorio e di soluzioni paritarie nei confronti delle parti nello svolgimento della procedura;
c) dell’adozione di scelte le più sollecite ed economiche;
d) dell’evitare spese eccessive e comportamenti dilatori o intimidatori diretti ad ostacolare il corretto svolgimento del procedimento.

9) Il comportamento dell’arbitro non conforme alle precedenti regole deontiche sarà oggetto di ricusazione e di non conferma in successivi incarichi, su provvedimento del Presidente della Camera Arbitrale, sentito il parere del Consiglio.

Aggiornata al 24.07.2009