Nuove direttive ministeriali. Termini e adempimenti presso il Registro delle imprese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha emanato tre direttive datate 27 aprile 2015, efficaci a decorrere dal 13 luglio 2015, data della registrazione presso la Corte dei Conti.

Le Direttive sono in vigore dal 14 luglio 2015.

Le direttive riguardano:

1) i fatti modificativi relativi al decesso, al recesso e all'esclusione del socio di società di persone, di cui agli articoli 2284 - 2290 del Codice civile; (consulta la Direttiva)

2) le misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all'obbligo (consulta la Direttiva):

- di munirsi di una casella di posta elettronica certificata;

- di iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese;

- di mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

3) l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'ammontare del capitale sociale versato delle SPA e delle SRL, in sede di iscrizione delle società e successivamente alla fase costitutiva (consulta la Direttiva).

COSA CAMBIA:

1) i fatti modificativi relativi al decesso, al recesso e all'esclusione del socio di società di persone, di cui agli articoli 2284 - 2290 del Codice civile;

A partire dal 13 luglio 2015, in ottemperanza alla direttiva di cui al punto 1 l'Ufficio:

provvederà ad elevare verbale di accertamento in caso di comunicazione del decesso del socio di società di persone oltre i 30 gg. dall'evento;

non attiverà più il procedimento di iscrizione d'ufficio nel caso di recesso del socio per giusta causa.

a meno che il contratto sociale non imponga l'adozione della decisione di esclusione con il metodo collegiale o assembleare (comportanti l'intervento del notaio), è possibile presentare per l'iscrizione nel Registro delle imprese la decisione di esclusione nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soci che hanno contribuito alla decisione medesima.

2) le misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all'obbligo:

- di munirsi di una casella di posta elettronica certificata;

- di iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese;

- di mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

3) l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'ammontare del capitale sociale versato delle SPA e delle SRL, in sede di iscrizione delle società e successivamente alla fase costitutiva.

A partire dal 13 luglio 2015, in ottemperanza alla direttiva di cui al punto 3, l'ufficio provvederà ad elevare verbale di accertamento in caso di comunicazione relativa al capitale sociale versato non effettuata nei 30 gg. dall'evento.

- per evento relativo al versamento del capitale si intende il momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione. Per le Srl la direttiva considera due adempimenti distinti la comunicazione relativa al totale del capitale versato e quella relativa al versamento effettuato dai singoli soci: pertanto alla pratica di versamento relativa al totale del capitale dovrà, in caso di srl, essere sempre allegato il mod. S relativo al versamento effettuato dai singoli soci.

Adempimento/i:
  1. Istanza di iscrizione del versamento del capitale sociale successivamente alla costituzione (per s.r.l. e s.p.a.) e
  2. iscrizione dei versamenti eseguiti sulle singole partecipazioni (solo per s.r.l.)
Termine: 30 giorni dal momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento
Soggetto obbligato: Un amministratore.
Diritti di segreteria: € 90,00
Imposta di bollo: € 65,00
Allegati: Nessuno.
Istruzioni ministeriali per la compilazione dei moduli: modulo S2+ (solo per s.r.l.) modulo S

Per chi utilizza Starweb è necessario selezionare sia la voce "variazione capitale sociale versato" (Quote Sociali) sia la voce "versamento capitale sociale" (Dati Legali).

N.B. L'adempimento pubblicitario di cui al punto 1. costituisce un adempimento distinto ed autonomo rispetto all'adempimento pubblicitario di cui al punto 2; pertanto in caso di presentazione dell'istanza oltre i termini previsti, si applicheranno due distinte sanzioni.

Si ricorda che per le società per azioni non è dovuta la compilazione del modulo S.

La compilazione della sezione del modulo S relativa alla quota deve contenere il valore complessivo del capitale versato.

Direttiva in materia di decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone

Direttiva avente ad oggetto indicazioni per l'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato " Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)"

Direttiva in materia di versamento del capitale sociale di s.p.a. e s.r.l. dopo la costituzione.